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sabato 21 gennaio 2012

COME SI EFFETTUA UNA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE


(art. 7, c. 2 e 5, L. 300/70)

La contestazione di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve avvenire per iscritto. Tale requisito è considerato imprescindibile sia per esigenze di certezza e di immutabilità, che per fissare il termine per l'applicazione della sanzione disciplinare (Cass. 21 giugno 1988 n. 4240).
La legge non indica le modalità di consegna dell'atto al lavoratore: la comunicazione, pertanto, non deve aver luogo necessariamente con lettera raccomandata e l'avvenuta ricezione non deve essere documentata dalla firma del destinatario, essendo sufficiente e legittima una consegna dell'atto scritto operata da persona incaricata dal datore di lavoro (Cass. 1° giugno 1988 n. 3716).
L'avvenuta contestazione dell'addebito può essere provata con ogni mezzo.
In generale, vale la presunzione di conoscenza prevista dal codice civile (art. 1335 c.c.) per gli atti unilaterali recettizi (cioè gli atti che si presumono conosciuti una volta giunti all'indirizzo del destinatario), a prescindere da un eventuale rifiuto del destinatario di ricevere l'atto (Cass. 3 novembre 2008 n. 26390Cass. 7 maggio 1992 n. 5393). La prova dell'avvenuta contestazione può anche essere fornita tramite la testimonianza della persona incaricata di consegnarla (Cass. 1° giugno 1988 n. 3716).
Quando il datore di lavoro ha inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata, è sufficiente la prova dell'avvenuto avviso, all'indirizzo del lavoratore destinatario, della giacenza del plico postale (Cass. 10 novembre 1990 n. 10853).
L'effettiva conoscenza dell'addebito diversamente conseguita dal lavoratore non può essere equiparata alla contestazione per iscritto.

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