Riporto di seguito il commento di A. Jazzetti ad una recente sentenza di merito del Tribunale di Prato relativa allo spinoso tema del lavoro a progetto.
La sentenza si riferisce, nello specifico, agli operatori di call center impegnati nel telemarketing, figura professionale in grande espansione.
Buona lettura.
La specificità del progetto, richiesta ai fini della relativa figura disciplinata dagli artt. 61-69 Dlgs 276/2003, esclude che possa ritenersi conforme alla fattispecie legale una collaborazione che si risolva nella pura e semplice attuazione dell¿oggetto dell¿impresa finendo per coincidere con essa.
Affinchè ricorra il requisito della “specificità” del progetto, idoneo ad integrare la fattispecie di cui agli artt. 61-69 Dlgs 276/2003, è necessario che l’oggetto della prestazione, pur avendo ad oggetto attività rientranti del normale ciclo produttivo dell’impresa e non essendo quindi necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, si distingua da esso, costituendo un obiettivo (progetto) od un tipo di attività (programma, fase di lavoro) che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa, ancorché con essa coordinandosi come suo aspetto specifico o particolare o ad essa apportando un quid pluris connesso alla professionalità del collaboratore.
È quanto ha affermato il Tribunale di Prato, Giudice Barracca, con sentenza 27 ottobre 2011.
Da qui la conseguenza che “non può ritenersi realizzato il requisito della "specificità" allorquando vi sia piena coincidenza fra l'attività imprenditoriale normalmente svolta dall' impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, ossia quando l' opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d'impresa e soddisfino una sua esigenza ordinaria e continuativa”.
La necessità di un quid pluris apportato alla normale attività dell’impresa dall’esecuzione del progetto, connesso alla professionalità del collaboratore, esclude altresì che oggetto del contratto a progetto possano essere attività puramente esecutive o materiali, che nulla di nuovo o di diverso potrebbero apportare alla medesima attività.
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che non potesse ravvisarsi un contratto a progetto (ma, piuttosto, un rapporto di lavoro subordinato) nel caso di due persone addette a contattare telefonicamente clienti per pubblicizzare i prodotti dell’impresa (c.d. telemarketing), utilizzando una lista di persone fornita dall’imprenditore e secondo le indicazioni di quest’ultimo, in totale assenza di autonomia rispetto allo stesso.
Quanto poi alle conseguenze legali della mancanza di uno specifico progetto, il Tribunale ha ritenuto, in linea con gli approdi della giurisprudenza di merito, che esse consistano necessariamente nella qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. “Tale conclusione, che recepisce anche le sicure finalità sanzionatorie perseguite dal legislatore (si noti la perentoria espressione :”sono considerati”), sembra l’unica sostenibile, in quanto direttamente derivante dal divieto di porre in essere collaborazioni non riferibili ad uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; divieto che verrebbe violato ove si ammettesse la possibilità di ravvisare valide collaborazioni coordinate e continuative in attività lavorative nate senza riferimento ad un progetto specifico, e quindi al di fuori delle previsioni di legge”.
È quanto ha affermato il Tribunale di Prato, Giudice Barracca, con sentenza 27 ottobre 2011.
Da qui la conseguenza che “non può ritenersi realizzato il requisito della "specificità" allorquando vi sia piena coincidenza fra l'attività imprenditoriale normalmente svolta dall' impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, ossia quando l' opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d'impresa e soddisfino una sua esigenza ordinaria e continuativa”.
La necessità di un quid pluris apportato alla normale attività dell’impresa dall’esecuzione del progetto, connesso alla professionalità del collaboratore, esclude altresì che oggetto del contratto a progetto possano essere attività puramente esecutive o materiali, che nulla di nuovo o di diverso potrebbero apportare alla medesima attività.
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che non potesse ravvisarsi un contratto a progetto (ma, piuttosto, un rapporto di lavoro subordinato) nel caso di due persone addette a contattare telefonicamente clienti per pubblicizzare i prodotti dell’impresa (c.d. telemarketing), utilizzando una lista di persone fornita dall’imprenditore e secondo le indicazioni di quest’ultimo, in totale assenza di autonomia rispetto allo stesso.
Quanto poi alle conseguenze legali della mancanza di uno specifico progetto, il Tribunale ha ritenuto, in linea con gli approdi della giurisprudenza di merito, che esse consistano necessariamente nella qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. “Tale conclusione, che recepisce anche le sicure finalità sanzionatorie perseguite dal legislatore (si noti la perentoria espressione :”sono considerati”), sembra l’unica sostenibile, in quanto direttamente derivante dal divieto di porre in essere collaborazioni non riferibili ad uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; divieto che verrebbe violato ove si ammettesse la possibilità di ravvisare valide collaborazioni coordinate e continuative in attività lavorative nate senza riferimento ad un progetto specifico, e quindi al di fuori delle previsioni di legge”.
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(Sentenza Tribunale PRATO 27/10/2011, n. 452)
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