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venerdì 6 gennaio 2012

I presupposti di base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se il datore di lavoro:
- opera un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso (Cass. 7 aprile 2010 n. 8237; Cass. 22 agosto 2007 n. 17887), fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardante circostanze future ed eventuali (Cass. 22 aprile 2000 n. 5301). Tuttavia è legittimo il licenziamento giustificato da una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'impresa, anche se il riassetto sopravviene nel corso o al termine del periodo di preavviso (Cass. 24 febbraio 2005 n. 3848);
- verifica la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale (c.d. obbligo di repêchage) e ne accerta l'impossibilità con riguardo all'intera struttura aziendale, anche in caso di multinazionale (Cass. 15 luglio 2010 n. 16579), e non solo alla sede presso la quale il lavoratore era impiegato (Cass. 2 ottobre 2006 n. 21282). Tale verifica si estende anche alle altre società dello stesso gruppo, qualora le relazioni all'interno di detto gruppo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici (Cass. 16 maggio 2003 n. 7717);
- sceglie il dipendente da licenziare osservando le regole di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) e non pone in essere atti discriminatori (Cass. 9 maggio 2002 n. 6667; Cass. 4 marzo 1993 n. 2595). L'atto compiuto in violazione del principio di correttezza non è invalido ma illecito e, in quanto tale, può comportare obblighi risarcitori ma non le conseguenze associate dalla legge al licenziamento invalido;
- rispetta il preavviso (o corrisponde la relativa indennità sostitutiva).

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