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sabato 27 agosto 2011

PARTE VIII - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - L'INTERVENTO DEL PROF. ICHINO SULLE PROSPETTIVE GIUDIZIARIE

Come vedete modifico leggermente l'intestazione del post/sequel concentrandolo sul tema centrale dei contratti di prossimità.

Il prof. Ichino, in una lettera al Corriere della Sera pubblicata il 26 agosto 2011, non si limita ad esporre la Sua opinione in ordine alla riforma introdotta dall'art. 8 del DL (posizione peraltro istituzionalmente espressa in Commissione lavoro al Senato), ma, calandosi nelle vesti, che gli sono peraltro proprie, del Legale di un lavoratore, ipotizza gli scenari processuali possibili.
L'ipotesi, più precisamente, è quella che di un lavoratore licenziato da un'azienda che abbia stipulato con le Rappresentanze sindacali un accordo "di prossimità" che esclude l'applicazione dell'art. 18 SDL.
Il Prof. Avv. Ichino prefigura:
1) la proposizione di un'eccezione di incostituzionalità della norma di cui discutiamo (o di quella che risulterà dalla conversione in legge del decreto), in quanto “come può il rappresentante di un sindacato cui non sono iscritto privarmi della protezione prevista da una legge dello Stato, oltretutto senza una adeguata compensazione?”;
2) Impugnazione incidentale dell'accordo dal quale promana la disapplicabilità dell'art. 18 sotto il profilo della validità della designazione del rappresentante sindacale che ha stipulato l’accordo;
3) Impugnazione incidentale dell'accordo sotto il diverso profilo della rappresentatività effettiva del detto sindacalista;
4) Annullamento dell'accordo ex art. 17 SdL: necessaria natura di sindacato di comodo di un sindacato che sottoscrive un accordo che azzeri le garanzie di tutela dei lavoratori.
Ovviamente occorrerà fare i conti, soprattutto per quanto riguarda il 2° e 3° punto con le modifiche che quasi certamente si avranno in sede di conversione.
Ma il messaggio che lancia il Prof. Ichino, più che in un incitamento alla "guerriglia forense" (incitamento che potrebbe ricavarsi dal richiamo alla "balcanizzazione" del processo del lavoro prefigurata dal Senatore Treu in Commissione lavoro al Senato), è teso a prevedere la confusione, o meglio, l'assoluto e disorientato sconcerto che una norma del genere determinerebbe negli operatori del diritto.
Personalmente ritengo che se il Parlamento apporterà modifiche atte a chiarire la portata derogatoria dei contratti, con parole chiare e precise, oltre a stabilire con precisione il profilo della rappresentatività sindacale (anche con rimando ad altre norme), la norma, pur se sicuramente rivoluzionaria, potrà applicarsi in maniera apprezzabilmente certa.

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