Segnalo Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925, massimata come segue:
Nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso, la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende.
Ma è interessante osservare che nella fattispecie esaminata dalla Corte il datore di lavoro, che aveva proceduto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva risposto alla richiesta di motivazioni dal lavoratore precisando l'avvenuta soppressione del posto di lavoro al quale egli era adibito.
La Corte ritiene che il datore di lavoro debba anche assumere precisa posizione in ordine all'impossibilità di diverso utilizzo, oltre a motivare in maniera più pregnante l'avvenuta soppressione del posto di lavoro.
Date le conseguenze che derivano dalla sostanziale omissione dell'obbligo di specificazione dei motivi a seguito della richiesta del lavoratore, è evidente che il datore di lavoro si trova a dover analiticamente giustificare il proprio operato.
Nessun commento:
Posta un commento