Con sentenza n. 17093 dell’8 agosto 2011, la Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo nell’esprimere un giudizio di valore necessario per integrare la norma, il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui dà concretezza quella parte mobile di essa che il Legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l’assetto organizzativo dell’impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all’imprenditore modifiche alle proprie scelte organizzative”.
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