La richiesta delle persone di "liberare tempo" per gli impegni familiari trova punti di contatto con l'esigenza delle imprese di avere un'organizzazione del lavoro più flessibile ed adattabile alle richieste del mercato. Talvolta la flessibilità, introdotta anche dalle nuove norme del mercato del lavoro, si traduce in precarietà e, soprattutto per le donne, in maggiori difficoltà in ingresso e permanenza nel mondo del lavoro.
Per le imprese esistono formule che permettono l'introduzione di elementi di flessibilità a favore di una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone apportando vantaggi in termini di:
una miglior immagine aziendale
valori culturali e senso di appartenenza
capacità di attrarre e mantenere talenti
motivazione ed efficienza del personale in servizio
innovazione e creatività tra i dipendenti
livello e qualità del servizio offerto con maggior soddisfazione del cliente
reperimento di manodopera
accesso a nuovi segmenti di mercato
migliori capacità gestionale
minor tasso di ricambio della manodopera
minori tassi di assenteismo
minori costi di azioni legali
Il Governo e le parti sociali hanno fatto il primo passo nella direzione di un auspicato Codice della conciliazione vita-lavoro con la sigla dell'accordo quadro che riporto al seguente link
sabato 26 marzo 2011
INDENNITA' MALATTIA - TRUFFA AI DANNI DELL'INPS
Con sentenza n. 2184 del 21 gennaio 2011, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il reato di tentata truffa aggravata nei confronti dell’INPS colui che abbia reso dichiarazioni mensili contenenti fraudolenti richieste di conguaglio per l’intero importo delle indennità di malattia dovute ad una lavoratrice ma alla stessa corrisposte solo in parte.
Diminuzione del fatturato e licenziamento
La Cassazione, con sentenza n. 4276/2011 ha affermato che la diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello. Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato.
Periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro
Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest'ultimo può essere licenziato.
La Corte: "Onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, il ricorrente, in luogo di raffigurare che le proprie condizioni di salute ..., ben avrebbe potuto eventualmente presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l'Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio".
La Corte: "Onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, il ricorrente, in luogo di raffigurare che le proprie condizioni di salute ..., ben avrebbe potuto eventualmente presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l'Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio".
giovedì 17 marzo 2011
Pubblico una recentissima ed autorevole sentenza (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 16 febbraio 2011 n. 3814)che affronta, in termini già noti, il diritto del pubblico impiegato a vedersi riconoscere le differenze retributive in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori. La sentenza, inoltre, tratta anche il tema del riparto di giurisdizione applicabile ratione temporis.
Il testo integrale della sentenza a questo link.
Il testo integrale della sentenza a questo link.
STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO DELLA P.A. E RISERVA DI POSTI CONCORSUALE
E’ legittimo l’operato di una Amministrazione pubblica la quale, al fine di dare attuazione alle norme previste per la stabilizzazione del personale precario (di cui all’art. 3, comma 94 della legge 244/2007), per l’assunzione di personale a tempo determinato, non ha indetto una selezione interamente riservata a soggetti da stabilizzare, ma ha indetto una selezione pubblica riservando il 60% dei posti programmati in favore di coloro che, alla data del bando, potevano vantare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, lettera b) legge 244/2007.
Il testo integrale della sentenza al seguente link.
Il testo integrale della sentenza al seguente link.
sabato 12 marzo 2011
ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO-TERZIARIO
Il 26 febbraio scorso è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL Commercio, scaduto il 31.12.2010, ed avrà validità fino al 31.12.2013 sia per la parte economica che per la parte normativa.
A questo link è possibile scaricare il testo.
Il documento ha appunto la struttura dell'accordo di rinnovo: in buona sostanza non si tratta di un nuovo ed organico CCNL, ma di un accordo che apporta modifiche al precedente CCNL.
Le modifiche decorrono dal 26 febbraio, data di stipula dell’accordo, mentre il periodo di applicazione delle novità economiche riguarda la retribuzione di marzo con retroattività degli effetti al 1 gennaio 2011.
Le modifiche riguardano:
1) Minimi retributivi: aumento da attribuire in 6 tranches -1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 aprile 2013 e 1 ottobre 2013. Gli arretrati saranno erogati con la paga di marzo a coloro che già erano in forza alla data del 26 febbraio
2) Elemento economico di garanzia: a coloro che risulteranno assunti con contatto a tempo indeterminato, apprendistato o di inserimento, da almeno 6 mesi alla data del 31 ottobre 2013 sarà dovuta, con la retribuzione di novembre 2013, una somma a titolo di elemento economico di garanzia. Non sarà dovuto per coloro che sono inquadrati al VII livello o che siano operatori di vendita. Sarà assorbito da tutti gli importi aggiuntivi al trattamento economico base erogati a partire dal 1 gennaio 2011.
3) Adesione all’ente bilaterale: per le aziende che non aderiscono sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile calcolato sulla paga base e contingenza e pari allo 0,30%
4) Trattamento di malattia: a partire dal 1 marzo 2011 in riferimento a ciascun anno di calendario (1 ennaio-31 dicembre) la carenza per eventi morbosi viene integrata dal datore di lavoro nei seguenti modi: a) al 100% per i primi due eventi, b) al 50% per il terzo e il quarto, c) nulla per tutti i successivi . Sarà integrata al 100% sempre e a prescindere dal numero delle malattie se vi è stato ricovero ospedaliero (anche day hospital), o se la prognosi è superiore a 1 giorni o se trattasi di patologie gravi documentate da specialisti. Datori di lavoro che decidessero di corrispondere comunque l’integrazione, saranno esentati dal versamento dei contributi per le somme corrispondenti (Su quest’ultimo punto seguiranno precisazioni da parte dell’INPS.
5) Periodo di comporto: 8 mesi per anzianità fino a 6 anni e 12 mesi per anzianità superiore
6) Permessi retribuiti: coloro che sono assunti con data posteriore al 26 febbraio 2011 sarà riconosciuto un graduale incremento dei permessi previsti dal CCNL. Da subito e fino a 2 anni di anzianità sarà riconosciuto soltanto il godimento delle 32 ore per festività abolite. Dai due ai 4 anni di anzianità saranno aggiunte 28 ore per aziende con meno di 15 dipendenti e 36 per aziende con più di 15 dipendenti, e infine oltre i 4 anni di anzianità le ore aggiunte diventeranno 56 per la prima tipologia di aziende e 72 per la seconda.
7) Periodo di prova
8) Periodo di preavviso: sono ridotti i termini previsti per il preavviso in caso di dimissioni, restando invariati invece i termini per il datore di lavoro.
Si tratta di modifiche rilevanti che hanno infatti destato non poche polemiche.
A questo link è possibile scaricare il testo.
Il documento ha appunto la struttura dell'accordo di rinnovo: in buona sostanza non si tratta di un nuovo ed organico CCNL, ma di un accordo che apporta modifiche al precedente CCNL.
Le modifiche decorrono dal 26 febbraio, data di stipula dell’accordo, mentre il periodo di applicazione delle novità economiche riguarda la retribuzione di marzo con retroattività degli effetti al 1 gennaio 2011.
Le modifiche riguardano:
1) Minimi retributivi: aumento da attribuire in 6 tranches -1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 aprile 2013 e 1 ottobre 2013. Gli arretrati saranno erogati con la paga di marzo a coloro che già erano in forza alla data del 26 febbraio
2) Elemento economico di garanzia: a coloro che risulteranno assunti con contatto a tempo indeterminato, apprendistato o di inserimento, da almeno 6 mesi alla data del 31 ottobre 2013 sarà dovuta, con la retribuzione di novembre 2013, una somma a titolo di elemento economico di garanzia. Non sarà dovuto per coloro che sono inquadrati al VII livello o che siano operatori di vendita. Sarà assorbito da tutti gli importi aggiuntivi al trattamento economico base erogati a partire dal 1 gennaio 2011.
3) Adesione all’ente bilaterale: per le aziende che non aderiscono sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile calcolato sulla paga base e contingenza e pari allo 0,30%
4) Trattamento di malattia: a partire dal 1 marzo 2011 in riferimento a ciascun anno di calendario (1 ennaio-31 dicembre) la carenza per eventi morbosi viene integrata dal datore di lavoro nei seguenti modi: a) al 100% per i primi due eventi, b) al 50% per il terzo e il quarto, c) nulla per tutti i successivi . Sarà integrata al 100% sempre e a prescindere dal numero delle malattie se vi è stato ricovero ospedaliero (anche day hospital), o se la prognosi è superiore a 1 giorni o se trattasi di patologie gravi documentate da specialisti. Datori di lavoro che decidessero di corrispondere comunque l’integrazione, saranno esentati dal versamento dei contributi per le somme corrispondenti (Su quest’ultimo punto seguiranno precisazioni da parte dell’INPS.
5) Periodo di comporto: 8 mesi per anzianità fino a 6 anni e 12 mesi per anzianità superiore
6) Permessi retribuiti: coloro che sono assunti con data posteriore al 26 febbraio 2011 sarà riconosciuto un graduale incremento dei permessi previsti dal CCNL. Da subito e fino a 2 anni di anzianità sarà riconosciuto soltanto il godimento delle 32 ore per festività abolite. Dai due ai 4 anni di anzianità saranno aggiunte 28 ore per aziende con meno di 15 dipendenti e 36 per aziende con più di 15 dipendenti, e infine oltre i 4 anni di anzianità le ore aggiunte diventeranno 56 per la prima tipologia di aziende e 72 per la seconda.
7) Periodo di prova
8) Periodo di preavviso: sono ridotti i termini previsti per il preavviso in caso di dimissioni, restando invariati invece i termini per il datore di lavoro.
Si tratta di modifiche rilevanti che hanno infatti destato non poche polemiche.
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