Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest'ultimo può essere licenziato.
La Corte: "Onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, il ricorrente, in luogo di raffigurare che le proprie condizioni di salute ..., ben avrebbe potuto eventualmente presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l'Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio".
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