Pagine

sabato 12 marzo 2011

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO-TERZIARIO

Il 26 febbraio scorso è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL Commercio, scaduto il 31.12.2010, ed avrà validità fino al 31.12.2013 sia per la parte economica che per la parte normativa.
A questo link è possibile scaricare il testo.

Il documento ha appunto la struttura dell'accordo di rinnovo: in buona sostanza non si tratta di un nuovo ed organico CCNL, ma di un accordo che apporta modifiche al precedente CCNL.

Le modifiche decorrono dal 26 febbraio, data di stipula dell’accordo, mentre il periodo di applicazione delle novità economiche riguarda la retribuzione di marzo con retroattività degli effetti al 1 gennaio 2011.

Le modifiche riguardano:
1) Minimi retributivi: aumento da attribuire in 6 tranches -1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 aprile 2013 e 1 ottobre 2013. Gli arretrati saranno erogati con la paga di marzo a coloro che già erano in forza alla data del 26 febbraio
2) Elemento economico di garanzia: a coloro che risulteranno assunti con contatto a tempo indeterminato, apprendistato o di inserimento, da almeno 6 mesi alla data del 31 ottobre 2013 sarà dovuta, con la retribuzione di novembre 2013, una somma a titolo di elemento economico di garanzia. Non sarà dovuto per coloro che sono inquadrati al VII livello o che siano operatori di vendita. Sarà assorbito da tutti gli importi aggiuntivi al trattamento economico base erogati a partire dal 1 gennaio 2011.
3) Adesione all’ente bilaterale: per le aziende che non aderiscono sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile calcolato sulla paga base e contingenza e pari allo 0,30%
4) Trattamento di malattia: a partire dal 1 marzo 2011 in riferimento a ciascun anno di calendario (1 ennaio-31 dicembre) la carenza per eventi morbosi viene integrata dal datore di lavoro nei seguenti modi: a) al 100% per i primi due eventi, b) al 50% per il terzo e il quarto, c) nulla per tutti i successivi . Sarà integrata al 100% sempre e a prescindere dal numero delle malattie se vi è stato ricovero ospedaliero (anche day hospital), o se la prognosi è superiore a 1 giorni o se trattasi di patologie gravi documentate da specialisti. Datori di lavoro che decidessero di corrispondere comunque l’integrazione, saranno esentati dal versamento dei contributi per le somme corrispondenti (Su quest’ultimo punto seguiranno precisazioni da parte dell’INPS.
5) Periodo di comporto: 8 mesi per anzianità fino a 6 anni e 12 mesi per anzianità superiore
6) Permessi retribuiti: coloro che sono assunti con data posteriore al 26 febbraio 2011 sarà riconosciuto un graduale incremento dei permessi previsti dal CCNL. Da subito e fino a 2 anni di anzianità sarà riconosciuto soltanto il godimento delle 32 ore per festività abolite. Dai due ai 4 anni di anzianità saranno aggiunte 28 ore per aziende con meno di 15 dipendenti e 36 per aziende con più di 15 dipendenti, e infine oltre i 4 anni di anzianità le ore aggiunte diventeranno 56 per la prima tipologia di aziende e 72 per la seconda.
7) Periodo di prova
8) Periodo di preavviso: sono ridotti i termini previsti per il preavviso in caso di dimissioni, restando invariati invece i termini per il datore di lavoro.

Si tratta di modifiche rilevanti che hanno infatti destato non poche polemiche.

Nessun commento:

Posta un commento