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giovedì 17 marzo 2011

STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO DELLA P.A. E RISERVA DI POSTI CONCORSUALE

E’ legittimo l’operato di una Amministrazione pubblica la quale, al fine di dare attuazione alle norme previste per la stabilizzazione del personale precario (di cui all’art. 3, comma 94 della legge 244/2007), per l’assunzione di personale a tempo determinato, non ha indetto una selezione interamente riservata a soggetti da stabilizzare, ma ha indetto una selezione pubblica riservando il 60% dei posti programmati in favore di coloro che, alla data del bando, potevano vantare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, lettera b) legge 244/2007.
Il testo integrale della sentenza al seguente link.

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