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martedì 9 settembre 2014

Riorganizzazione del Ministero del lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 agosto il Governo ha pubblicato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, il quale contiene il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con questo decreto vengono riorganizzate le sedi sul territorio del Ministero del Lavoro, cioè le Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL ex DPL).
In pratica vengono accorpate le Direzioni Regionali del Lavoro che ora diventano DIL e anche le Direzioni Territoriali del Lavoro che non cambiano nome ma vengono ridotte numericamente attraverso l’accorpamento delle sedi periferiche più piccole.
L’Amministrazione territoriale del Ministero sarà ora articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui Quattro “Direzioni interregionali del lavoro” di seguito denominate DIL e ottantuno “Direzioni territoriali del lavoro”.
Direzioni interregionali del lavoro – DIL

  • DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;
  • DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
  • DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
  • DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

La richiesta di ferie deve essere sempre formalizzata: legittimo, in mancanza, il licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17538 del 1 agosto 2014, ha affermato che la richiesta delle ferie, al termine del periodo di comporto, deve essere formale ed è legittimo quindi il licenziamento del lavoratore, in caso contrario.
Il caso ha riguardato un lavoratore che al termine di una lunga malattia, avendo superato il periodo di comporto, aveva fatto una richiesta informale delle ferie, senza fornire invece una espressa richiesta scritta all’azienda.
Per la Corte è quindi legittimo il licenziamento dopo che sia il Tribunale di Pesaro che la Corte d’Appello di Ancona lo avevano giudicato illegittimo. Questo perchè come da consolidata giurisprudenza della Corte premesso che
il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia (cfr Cass. n. 11691/1998, n. 5078/2009)
la forma scritta in questo caso è necessaria in quanto come stabilito in una precedente sentenza
il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, nè le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia (cfr Cass. n. 3028/2003, n. 6043/2000)
La questione della sussistenza della prova della richiesta di usufruire delle ferie da parte della lavoratrice risulta pertanto, fondamentale ai fini della corretta decisione della fattispecie in esame. Pertanto in mancanza della prova, ovvero della richiesta scritta delle ferie, la Corte giudica legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro.


Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/08/cassazione-richiesta-ferie-periodo-malattia/#ixzz3CnJZXhHs

martedì 2 settembre 2014

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRA - IL DATORE DI LAVORO NON E' TENUTO A CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI MATURATE SUCCESSIVAMENTE

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 maggio – 27 agosto 2014, n. 18353
Presidente Canevari – Relatore Amoroso
Le sezioni unite confermano l'orientamento ultimo, fatto proprio dalla riforma Fornero dell'art. 18 SdL, secondo il quale a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva dell reintegrazione, il rapporto è da intendrsi risolto e, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere le retribuzioni maturate fino all'effettiva corresponsione dell'indennità. Ricordiamo che il novellato art. 18 SdL ha già escluso tale obbligo retributivo in maniera espressa e, pertanto, la posizione assunta dalle Sezioni Unite (giunta quindi con notevole ritardo rispetto al Legislatore) riguarda solo i licenziamenti operati in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Fornero.
Ecco il testo della massima.

"Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale - quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 - opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.

sabato 2 agosto 2014

CASO SCHETTINO: CONFERMATA DALLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - DOTT. ROCCO

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17443, depositata il 31 luglio 2014.
La vicenda nasce dal ricorso dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro promosso in data 18/10/2012 dalla Costa per accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa a Schettino. Quest'ultimo si costituiva chiedendo in via riconvenzionale che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo.
Nel contempo, in data 26/11/2012, il comandante depositava ricorso ex art. 1 commi 48 e ss. l. n. 92/2012 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per chiedere nuovamente che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo in quanto intimato senza giusta causa, né giustificato motivo.
La compagnia si costituiva in tale secondo procedimento eccependo la litispendenza rispetto a quello già pendente dinanzi al Tribunale di Genova.
Il Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rocco, dichiarava in effetti la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. e avverso il provvedimento il comandante proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con ricorso ex l. n. 92/2012.

La questione veniva poi rimessa alle Sezioni Unite vertendosi su questioni di particolare importanza.

Ecco le parti a mio avviso più rilevanti della decisione, anche se le questioni pregiudiziali alla decisione sulla litispendenza, vale a dire l'ammissibilità della riconvenzionale da parte datoriale, sono state ritenute inammissibili e, quindi, alla fine il giudicato si è risolto sull'esame della sola litispendenza che, tutto sommato, non poneva profili di particolare problematicità..

Nel rito Fornero di cui ai commi 47 e segg. dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed è attivabile con l'opposizione (cfr. comma 51 del citato art. 1), per cui se questa non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a passare in giudicato. Con la conseguenza che è necessario che il giudice della fase sommaria del procedimento di cui al comma 48 dell'art. 1, ammetta ed esamini la questione di rito (nel caso di specie la litispendenza) e decida sulla stessa. Solo così, infatti, è possibile evitare un possibile conflitto di giudicati sulla stessa questione, nel pieno rispetto dei principi (posti alla base della disciplina prevista dall'art. 39 cod. proc. civ.) di unitarietà della giurisdizione e di economia processuale. Né, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, può condividersi la soluzione, pure prospettata, secondo cui, ove venga sollevata una questione di litispendenza (o continenza), il giudice della fase sommaria deve provvedere alla immediata conversione del rito sommario (ex comma 48) nel rito ordinario a cognizione piena. Tale soluzione non trova alcun riscontro nella disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto col meccanismo processuale previsto dal legislatore, che ha configurato, infatti, la fase sommaria nelle cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento (nelle ipotesi comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa.

Sotto altro profilo non può dubitarsi dell'ammissibilità del regolamento di competenza in relazione ad una ordinanza (che ha dichiarato la litispendenza) emessa nella fase sommaria del rito Fornero. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. S.U. 9 luglio 2009 n. 16091; Cass. S.U. 29 luglio 2013 n. 18189) nell'affermare l'inammissibilità della la proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, (anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo), hanno motivato tale decisione facendo leva sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non può essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività. Nel caso del procedimento ai sensi dei commi 48 e segg. dell'art. 1 della legge Fornero una pronuncia sulla litispendenza emessa nella fase sommaria è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni individuate dalle Sezioni Unite per negare l'ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile. Del resto Cass. 16 giugno 2000 n. 8213 ha ritenuto l'ammissibilità del regolamento di competenza (nel caso di specie richiesto d'ufficio) in tema di procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 in tema di repressione della condotta antisindacale (procedimento che per molti versi presenta importanti analogie con quello previsto dalla legge Fornero) motivando sul fatto che esso non ha natura cautelare e si conclude con un decreto che chiude la fase sommaria e che, in difetto di opposizione, produce effetti sostanziali di carattere definitivo.

Peccato che, per motivi procedurali ampiamente illustrati, la Suprema Corte non affronti i temi posti a fondamento del ricorso di Schettino su punti importanti per l'ordinato sviluppo dei processi pendenti quali, in primo luogo, l'ammissibilità e la disciplina processuale della domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposta dal datore di lavoro.

Riportiamo il punto di interesse:

Dal principio affermato sub 20., secondo cui il regolamento di competenza ha per oggetto unicamente il provvedimento impugnato per cui non sono ammissibili censure concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito deriva che, pur nella sussistenza di una situazione nella quale la litispendenza sia stata dichiarata con riferimento ad un processo promosso con il rito della legge Fornero da parte del datore di lavoro, non è consentito a questa Corte di legittimità di esaminare, in sede di regolamento di competenza, profili di ammissibilità del ricorso attinenti al giudizio dinanzi al giudice preventivamente adito, a tal fine essendo rilevante unicamente il dato formale costituito dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale presso altro giudice. Non è pertanto possibile esaminare le questioni sottoposte a queste Sezioni Unite come questioni di particolare importanza, atteso che le stesse sono tutte relative al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Le censure che sollevano le suddette questioni nel presente giudizio per regolamento di competenza devono essere pertanto dichiarate inammissibili.

Riportiamo anche gli aspetti controversi che Schettino chiedeva alla Corte di delibare.

che il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento (art. 100 cod. proc. civ.), poiché agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza; che la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda riconvenzionale; nella specie il giudice adito avrebbe sostanzialmente "creato" una nuova fase, non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale e facendo slittare l'udienza, invece finalizzata ad un rapido esame della fattispecie; che l'azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non ha per oggetto detta impugnativa e non potrebbe neppure riguardare l'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 Stat. lav.; il petitum, infatti, non potrebbe che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall'art. 18 cit.

lunedì 28 luglio 2014

ESENZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO LAVORO: IL NUOVO LIMITE REDDITUALE E' STATO ELEVATO



Gratuito patrocinio: adeguati i limiti di reddito

Decreto Ministero Giustizia 01.04.2014, G.U. 23.07.2014

Con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato stabiliscono l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24.
Pertanto anche il limite reddituale per l'esenzione totale dal contributo unificato per i ricorsi in materia di lavoro e previdenza, pari al triplo del detto importo, passa ad 34.107,72. 

sabato 5 luglio 2014

RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO E CONTRATTI A TERMINE: CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 3.7.2014

Corte Europea di Giustizia, sentenza del 3 luglio 2014 – C-362/13; C-363/13 e 407/13


Riporto una mia sintesi mirata di una importante pronuncia della CGE che si è espressa, su richiesta della Cassazione, circa l'applicabilità al lavoro marittimo dell'accordo quadro in tema di rapporti a termine e circa la conseguente compatibilità dell'ordinamento interno, in particolare del Codice della Navigazione, con la disciplina quadro comunitaria. 

I ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito la Corte suprema di
cassazione, chiedendo la censura della Corte d’appello di Messina per aver giudicato inapplicabile ai marittimi l’accordo quadro e per aver considerato legali i loro contratti di lavoro a tempo determinato, mentre questi ultimi non indicano il termine dei contratti, ma unicamente la loro durata con la formula «max 78 giorni», e nemmeno le ragioni oggettive che giustificassero il ricorso a siffatti contratti. Secondo detti ricorrenti, si sarebbe in presenza di un uso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, dal momento che questi ultimi sarebbero utilizzati non a causa del carattere speciale del lavoro marittimo o dell’esistenza di ragioni obiettive, ma al fine di porre rimedio a carenze strutturali di personale.
Di conseguenza, la Corte suprema di cassazione ritiene che occorra chiedersi se l’accordo quadro si applichi ai rapporti di lavoro conclusi nel settore marittimo. Infatti, se tale fosse il caso, le modalità di arruolamento a tempo determinato previste dal codice della navigazione potrebbero risultare contrarie all’accordo quadro. Posto che il legislatore italiano ha adempiuto, mediante il decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, all’obbligo sancito dalla clausola 5 di tale accordo, consistente nel prevedere misure tali da scongiurare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, da ciò potrebbe derivare che le disposizioni di tale decreto debbano applicarsi anche ai rapporti di lavoro nel settore marittimo.

Alla luce di quanto sopra, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali risolte dalla CGE come segue:

1) L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante
quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere
interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti
principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato
su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato
membro. (ndr: viene premessa una tendenziale e genrale applicabilità a tutti i rapporti di lavoro marittimo, come peraltro già confermato in precedenti pronunce);

2) Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere
interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in
questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo
determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine. (ndr: vengono fatte salve le disposizione del Codice della Navigazione solo in apparenza, nel senso che il giudice deve poi valutare se tali disposizioni sono compatibili con la 368);

3) La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere
interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale,
quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la
trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato
occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro
per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va
considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati
 Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
(ndr: ovviamente ciò significa che l'elusività verrà rapportata alle prescrizioni della 368).


ORARIO SETTIMANALE RIDOTTO - PART TIME VERTICALE

Il rapporto di lavoro che si configura nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato come part-time verticale, con la conseguenza che il numero delle giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, secondo il disposto dell’art. 3 CCNL comparto ministeri.