Il rapporto di lavoro che si configura nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato come part-time verticale, con la conseguenza che il numero delle giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, secondo il disposto dell’art. 3 CCNL comparto ministeri.
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