Corte di
Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 maggio – 27 agosto 2014, n. 18353
Presidente Canevari – Relatore Amoroso
Presidente Canevari – Relatore Amoroso
Le sezioni unite confermano l'orientamento ultimo, fatto proprio dalla riforma Fornero dell'art. 18 SdL, secondo il quale a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva dell reintegrazione, il rapporto è da intendrsi risolto e, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere le retribuzioni maturate fino all'effettiva corresponsione dell'indennità. Ricordiamo che il novellato art. 18 SdL ha già escluso tale obbligo retributivo in maniera espressa e, pertanto, la posizione assunta dalle Sezioni Unite (giunta quindi con notevole ritardo rispetto al Legislatore) riguarda solo i licenziamenti operati in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Fornero.
Ecco il testo della massima.
"Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale - quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 - opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.
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