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lunedì 28 luglio 2014

ESENZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO LAVORO: IL NUOVO LIMITE REDDITUALE E' STATO ELEVATO



Gratuito patrocinio: adeguati i limiti di reddito

Decreto Ministero Giustizia 01.04.2014, G.U. 23.07.2014

Con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato stabiliscono l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24.
Pertanto anche il limite reddituale per l'esenzione totale dal contributo unificato per i ricorsi in materia di lavoro e previdenza, pari al triplo del detto importo, passa ad 34.107,72. 

sabato 5 luglio 2014

RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO E CONTRATTI A TERMINE: CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 3.7.2014

Corte Europea di Giustizia, sentenza del 3 luglio 2014 – C-362/13; C-363/13 e 407/13


Riporto una mia sintesi mirata di una importante pronuncia della CGE che si è espressa, su richiesta della Cassazione, circa l'applicabilità al lavoro marittimo dell'accordo quadro in tema di rapporti a termine e circa la conseguente compatibilità dell'ordinamento interno, in particolare del Codice della Navigazione, con la disciplina quadro comunitaria. 

I ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito la Corte suprema di
cassazione, chiedendo la censura della Corte d’appello di Messina per aver giudicato inapplicabile ai marittimi l’accordo quadro e per aver considerato legali i loro contratti di lavoro a tempo determinato, mentre questi ultimi non indicano il termine dei contratti, ma unicamente la loro durata con la formula «max 78 giorni», e nemmeno le ragioni oggettive che giustificassero il ricorso a siffatti contratti. Secondo detti ricorrenti, si sarebbe in presenza di un uso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, dal momento che questi ultimi sarebbero utilizzati non a causa del carattere speciale del lavoro marittimo o dell’esistenza di ragioni obiettive, ma al fine di porre rimedio a carenze strutturali di personale.
Di conseguenza, la Corte suprema di cassazione ritiene che occorra chiedersi se l’accordo quadro si applichi ai rapporti di lavoro conclusi nel settore marittimo. Infatti, se tale fosse il caso, le modalità di arruolamento a tempo determinato previste dal codice della navigazione potrebbero risultare contrarie all’accordo quadro. Posto che il legislatore italiano ha adempiuto, mediante il decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, all’obbligo sancito dalla clausola 5 di tale accordo, consistente nel prevedere misure tali da scongiurare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, da ciò potrebbe derivare che le disposizioni di tale decreto debbano applicarsi anche ai rapporti di lavoro nel settore marittimo.

Alla luce di quanto sopra, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali risolte dalla CGE come segue:

1) L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante
quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere
interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti
principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato
su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato
membro. (ndr: viene premessa una tendenziale e genrale applicabilità a tutti i rapporti di lavoro marittimo, come peraltro già confermato in precedenti pronunce);

2) Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere
interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in
questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo
determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine. (ndr: vengono fatte salve le disposizione del Codice della Navigazione solo in apparenza, nel senso che il giudice deve poi valutare se tali disposizioni sono compatibili con la 368);

3) La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere
interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale,
quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la
trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato
occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro
per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va
considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati
 Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
(ndr: ovviamente ciò significa che l'elusività verrà rapportata alle prescrizioni della 368).


ORARIO SETTIMANALE RIDOTTO - PART TIME VERTICALE

Il rapporto di lavoro che si configura nella prestazione di un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su soltanto cinque giornate lavorative settimanali, va qualificato come part-time verticale, con la conseguenza che il numero delle giornate di ferie fruibili dai lavoratori interessati deve essere proporzionalmente ridotto rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, secondo il disposto dell’art. 3 CCNL comparto ministeri.

sabato 21 giugno 2014

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO COMPORTO - VI E' DECADENZA DALL'IMPUGNATIVA?

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo – 18 giugno 2014, n. 13857
Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy

Come primo motivo S.C. deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 604 del 1966 e dell'art. 2110 c.c." Lamenta che la Corte abbia errato nel ritenere che la decadenza dall'impugnazione si applichi anche al licenziamento per superamento del periodo di comporto, ignorando il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la fattispecie è sottratta all'applicazione della disciplina generale sulla sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa ed alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo invece soggetta alla regole previste dall'art. 2110 c.c..

Questa Corte ha avuto modo di ribadire in più occasioni la differenza ontologica esistente tra licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: pur configurando entrambe le fattispecie una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento dei relativi presupposti con la procedura stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5 ed indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1404 del 2012, Cass. 17 giugno 1997 n. 5416 ed, in senso conf., Cass. n. 410/1999).
La ricomprensione del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni nell'alveo del giustificato motivo oggettivo è stata ancora di recente affermata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013. Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all'obbligo di repechage.
Quantomeno con riferimento a tale causale quindi, l'impugnazione stragiudiziale doveva avvenire con le forme e nei tempi previsti dall'art. 6 I comma della L. 604 cit.: se infatti anche si potesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che per l'aspetto del mancato superamento del comporto l'impugnazione resti assoggettata al termine ordinario di prescrizione, il termine decadenziale opererebbe comunque per l'ulteriore motivo determinato dall'inidoneità fisica sopravvenuta. Si tratta infatti di causali autonome ed indipendenti, ciascuna delle quali di per sé è idonea a giustificare l'atto di licenziamento e quindi necessita di autonoma impugnazione, né, come ha ritenuto Sez. L, Sentenza n. 1250 del 20/01/2011, è possibile l'estensione dell'impugnazione dall'una all'altra giustificazione.

venerdì 20 giugno 2014

CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI: LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA LAVORATIVA

In una recente decisione la Suprema Corte, enunciando espresso principio di diritto, ha precisato che l'espressione "omnicomprensiva", adoperata dal legislatore nell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 con riferimento all'indennità dovuta a titolo risarcitorio dal datore di lavoro al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato convertito per tale ragione a tempo indeterminato, deve intendersi riferita soltanto a detto danno e non a quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo determinato.

mercoledì 18 giugno 2014

SGRAVI CONTRIBUTIVI E CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO - CIRCOLARE INPS 17.6.2014

L’INPS indica nella circolare n. 78 del 17 giugno 2014 i criteri di ammissione allo sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 e comunica che successivamente comunicherà l’apertura della procedura per l’invio delle domande.
Con la circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre), specificando che il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Oggetto del beneficio

Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo si stabilisce che possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Misura dello sgravio

la norma prevede che la concessione dello sgravio contributivo sarà entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati mentre sarà totale sulla quota del lavoratore.

Condizioni di accesso

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

Esclusioni

In assenza del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa.
Le aziende dovranno inoltrare, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Sarà cura dell’INPS comunicare la data in cui sarà disponibile la procedura per l’invio delle domande.