L’INPS indica nella circolare n. 78 del 17 giugno 2014 i criteri di ammissione allo sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 e comunica che successivamente comunicherà l’apertura della procedura per l’invio delle domande.
Con la circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre), specificando che il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Oggetto del beneficio
Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo si stabilisce che possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Misura dello sgravio
la norma prevede che la concessione dello sgravio contributivo sarà entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati mentre sarà totale sulla quota del lavoratore.
Condizioni di accesso
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
Esclusioni
In assenza del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa.
Le aziende dovranno inoltrare, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Sarà cura dell’INPS comunicare la data in cui sarà disponibile la procedura per l’invio delle domande.
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