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sabato 21 giugno 2014

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO COMPORTO - VI E' DECADENZA DALL'IMPUGNATIVA?

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo – 18 giugno 2014, n. 13857
Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy

Come primo motivo S.C. deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 604 del 1966 e dell'art. 2110 c.c." Lamenta che la Corte abbia errato nel ritenere che la decadenza dall'impugnazione si applichi anche al licenziamento per superamento del periodo di comporto, ignorando il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la fattispecie è sottratta all'applicazione della disciplina generale sulla sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa ed alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo invece soggetta alla regole previste dall'art. 2110 c.c..

Questa Corte ha avuto modo di ribadire in più occasioni la differenza ontologica esistente tra licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: pur configurando entrambe le fattispecie una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento dei relativi presupposti con la procedura stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5 ed indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1404 del 2012, Cass. 17 giugno 1997 n. 5416 ed, in senso conf., Cass. n. 410/1999).
La ricomprensione del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni nell'alveo del giustificato motivo oggettivo è stata ancora di recente affermata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013. Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all'obbligo di repechage.
Quantomeno con riferimento a tale causale quindi, l'impugnazione stragiudiziale doveva avvenire con le forme e nei tempi previsti dall'art. 6 I comma della L. 604 cit.: se infatti anche si potesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che per l'aspetto del mancato superamento del comporto l'impugnazione resti assoggettata al termine ordinario di prescrizione, il termine decadenziale opererebbe comunque per l'ulteriore motivo determinato dall'inidoneità fisica sopravvenuta. Si tratta infatti di causali autonome ed indipendenti, ciascuna delle quali di per sé è idonea a giustificare l'atto di licenziamento e quindi necessita di autonoma impugnazione, né, come ha ritenuto Sez. L, Sentenza n. 1250 del 20/01/2011, è possibile l'estensione dell'impugnazione dall'una all'altra giustificazione.

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