A questo link la sentenza integrale.
venerdì 22 novembre 2013
CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI: LA CONVERSIONE OPERA ANCHE QUANDO SI TRATTA DI SOCIETA' IN HOUSE
Con sentenza n. 23702/2013 la Cassazione ha affermato che lo scopo perseguito dall’Ente finalizzato a fornire un servizio pubblico non è di per se stesso elemento sufficiente ad escludere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato se l’attività viene esercitata con regole di natura privatistica (nel caso di specie un’azienda farmaceutica comunale costituita in SpA), in particolare per quel che attiene la disciplina dei rapporti di lavoro.
giovedì 21 novembre 2013
DATAZIONE DEL LICEZIAMENTO: VALE LA DATA DI SPEDIZIONE E NON QUELLA DI RICEZIONE
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1° ottobre – 19 novembre
2013, n. 25917
Più precisamente la Corte ribadisce che, ai fini del rispetto del termine dei 5 giorni di spatium deliberandi minimo tra contestazione disciplinare e applicazione della sanzione, occorre avere riguardo al momento in cui è stata esternata dal datore di lavoro la determinazione di licenziare il dipendente, vale a dire la data di spedizione della lettera di licenziamento (ovviamente se inviata a mezzo osta), e non già a quello in cui tale determinazione è venuta a conoscenza del medesimo (ricezione della lettera).
Più precisamente la Corte ribadisce che, ai fini del rispetto del termine dei 5 giorni di spatium deliberandi minimo tra contestazione disciplinare e applicazione della sanzione, occorre avere riguardo al momento in cui è stata esternata dal datore di lavoro la determinazione di licenziare il dipendente, vale a dire la data di spedizione della lettera di licenziamento (ovviamente se inviata a mezzo osta), e non già a quello in cui tale determinazione è venuta a conoscenza del medesimo (ricezione della lettera).
martedì 19 novembre 2013
LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - I CRITERI RIBADITI DALLA SUPREMA CORTE
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12.06.2013 n°
14758
Ricorre l'ipotesi dello scarso rendimento qualora sia
risultato provata sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa
dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una
evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a
lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi
fissati dai programmi di produzione dei lavoratori e quanto effettivamente
realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei
risultanti dati globali riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti
ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione
(cfr., fra le altre, Cass. 22 febbraio 2006 n. 3876; Cass. 22 gennaio 2009 n.
1632).
In queste ipotesi, la continuazione del rapporto si risolve
in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a
tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il
comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il
contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura
correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare
diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai
canoni di buona fede e correttezza.
La gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel
rispetto della regola generale della "non scarsa importanza" di cui
all'art. 1455 c.c., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare
risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali.
Inoltre va assegnato rilievo all'intensità dell'elemento
intenzionale, alle modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello
stesso e alla tipologia del rapporto medesimo.
domenica 10 novembre 2013
Anche per il collaboratore opera il divieto di concorrenza
Cassazione civile, sez. lavoro, 21 marzo 2013, n. 7141
Il divieto di concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è, perciò, riconducibile direttamente all’art. 2125 c.c., che disciplina il relativo patto di non concorrenza per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto, bensì alla previsione di cui all’art. 2596 cod. civ., che consente l’adozione di specifiche misure in tal senso, in sede contrattuale.
Art. 2596 cod. civ. “Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
La ratio iegis, che, come emerge anche dai lavori preparatori alla stesura del codice civile, consiste, essenzialmente, nell’intenzione del legislatore di “evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un’attività economica” (così, testualmente, la relazione ministeriale al codice civile, n. 1045, richiamata da Cass. 988/2004 cui si rinvia per l’ampia motivazione).
Coerente con la ratio prospettata, oltre che con la lettera della disposizione in esame (art. 2596 c.c.), è l’imposizione di condizioni di validità ed efficacia alle limitazioni pattizie della concorrenza, in funzione di tutela della libertà di concorrenza che costituisce, da un lato, espressione della libertà di iniziativa economica e persegue, dall’altro, la protezione dell’interesse collettivo, impedendo restrizioni eccessive della concorrenza e della positiva influenza che ne deriva alla qualità dei prodotti ed al contenimento dei prezzi. Ne deriva la scelta del legislatore per cui le attività economiche da considerare in concorrenza tra loro, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2596 c.c., vanno identificate in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi e/o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato.
martedì 29 ottobre 2013
COSTITUZIONE RSA IN AZIENDA - I CONFINI RIMARCATI DALLA CASSAZIONE
(Cassazione civ., sez. lavoro, Sentenza 25.9.2013 n. 21910)
La L. 20 maggio 1970 n. 300 devolveva i diritti sindacali
posti nel titolo 3^ della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale (art. 19 lett. a), nonchè alle associazioni sindacali non
affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati
nell'unità produttiva.
La norma risultava fondata su un criterio selettivo
della rappresentanza sindacale perchè era volta a riconoscere ampi poteri alle
organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse
dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle
associazioni, per le quali la stipula di contratti "nazionali o
provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in
non ristretti ambiti territoriali.
Come è noto, su tale normativa, cui era
stato riconosciuto un indubbio carattere definitorio atto ad individuare i
soggetti titolari dei singoli diritti sindacali disciplinati dall'art. 20 e
segg. stat. lav., si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze
sindacali unitarie" (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa
trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993, e
regolate dall'accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind)
del 20 dicembre 1993. Come risulta dagli atti difensivi delle parti in causa,
detto accordo, da un lato, dispone che le organizzazione firmatarie o quelle
che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la
formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando
così alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall'altro, contempla che le
r.s.u. subentrino alle r.s.a. "nella titolarità dei diritti, dei permessi
e libertà sindacali" del titolo 3^ dello statuto (art. 4, parte 1^) nonchè
nella "titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite
dalla legge" (art. 5, parte 1^).
Da ultimo a rendere la materia in oggetto
fonte di complesse problematiche - come attesta del resto la presente controversia
- ha contribuito l'esito del referendum, svoltosi l'11 luglio 1995, di
approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lett. a) e le parole
"nazionali o provinciali" della lettera b) dell'art. 19 stat. lav.,
con il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo
nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati
nell'unità produttiva".
E' stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione da titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive.
E' stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione da titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive.
La validità di un tale assunto appare incontestabile
se si osserva come attraverso
l'abrogazione della lettera a) dell'art. 19 stat. lav. possa in astratto
diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di
organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili
all'unità produttiva, e come di contro possano notevolmente ampliarsi
nei luoghi di lavoro i
poteri di organismi non collaudati sul piano storico e con seguito unicamente
in un ristretto ambito territoriale. La rappresentatività utile per l'acquisto
dei diritti sindacali nell'azienda viene così ad essere condizionata unicamente
da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale concretizzantesi nella
stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale)
applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso
ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di
"rappresentatività sindacale" - ha superato lo scrutinio di
legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.) sul
rilievo che "l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione
comporta una interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 tale da
far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore
di lavoro direttamente
o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale", sicchè non è "sufficiente la mera
adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una
partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e "nemmeno
è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di
un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro,
almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in
via integrativa, livello aziendale, di un contratto nazionale provinciale già
applicato nella stessa unità produttiva" (in tali esatti sensi
Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cui adde, per la statuizione che la
rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale,
Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492). Corollario di quanto sinora detto è che
alla stregua della nuova normativa ben possono le rappresentanze sindacali
aziendali essere costituite da una organizzazione sindacale di non rilevanza
nazionale - perchè radicata in una specifica realtà geografica ma che sia tuttavia
sottoscrittrice di un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di
riferimento.
venerdì 25 ottobre 2013
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo secondo la Cassazione
La sentenza di cui in seguito permette di riassumere, in maniera ampia e sistematica, la posizione attualmente espressa dalla Suprema Corte in tema di licenziamento per giustificato motivo sia oggettivo che soggettivo.
- come ritenuto da Cass. n. 21579 del 2008 (conf. Cass. n. 11775 del 2012), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
- le ragioni poste a fondamento della ricordata pronuncia delle Sezioni Unite n. 7755/1998 conservano piena validità anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro in conseguenza di riorganizzazione aziendale; "anche in questa ultima ipotesi è infatti ravvisabile una nuova situazione di fatto (inerente al nuovo assetto dell'impresa anziché alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) legittimante il consequenziale adeguamento del contratto, così come identiche sono le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro (prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità de lavoratore). Al contempo analoghi devono ritenersi i limiti alla rilevanza della utilizzabilità del lavoratore in mansioni inferiori, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'impresa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore e nel consenso del lavoratore all'adibizione a tali mansioni" (sent. cit.).
- intanto il consenso del lavoratore potrà essere espresso in quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, abbia prospettato al lavoratore, ove compatibile con il suo bagaglio professionale specifico e con il nuovo assetto aziendale, la possibilità di un'utilizzazione in mansioni inferiori.
- non deve essere il lavoratore a dimostrare di avere preventivamente offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a svolgere mansioni inferiori, ma spetta al datore di lavoro prospettare al proprio dipendente, potenzialmente destinatario del provvedimento di licenziamento, in assenza di posizioni di lavoro alternative e compatibili con la qualifica rivestita, la possibilità di un suo impiego in mansioni di livello inferiore, di talché è il mancato consenso a tale offerta che integra la fattispecie complessa che rende legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale, gravante sul datore di lavoro, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sì che il lavoratore, pur non essendo gravato dalla relativa incombenza probatoria, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego. Tuttavia, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato (v., in particolare, Cass. n. 7046 del 2011) che, quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili. Non è vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse (Cass. 21.12.01 n. 16144).
- nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre -
23 ottobre 2013, n. 24037
Presidente Stile – Relatore Blasutto- come ritenuto da Cass. n. 21579 del 2008 (conf. Cass. n. 11775 del 2012), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
- le ragioni poste a fondamento della ricordata pronuncia delle Sezioni Unite n. 7755/1998 conservano piena validità anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro in conseguenza di riorganizzazione aziendale; "anche in questa ultima ipotesi è infatti ravvisabile una nuova situazione di fatto (inerente al nuovo assetto dell'impresa anziché alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) legittimante il consequenziale adeguamento del contratto, così come identiche sono le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro (prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità de lavoratore). Al contempo analoghi devono ritenersi i limiti alla rilevanza della utilizzabilità del lavoratore in mansioni inferiori, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'impresa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore e nel consenso del lavoratore all'adibizione a tali mansioni" (sent. cit.).
- intanto il consenso del lavoratore potrà essere espresso in quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, abbia prospettato al lavoratore, ove compatibile con il suo bagaglio professionale specifico e con il nuovo assetto aziendale, la possibilità di un'utilizzazione in mansioni inferiori.
- non deve essere il lavoratore a dimostrare di avere preventivamente offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a svolgere mansioni inferiori, ma spetta al datore di lavoro prospettare al proprio dipendente, potenzialmente destinatario del provvedimento di licenziamento, in assenza di posizioni di lavoro alternative e compatibili con la qualifica rivestita, la possibilità di un suo impiego in mansioni di livello inferiore, di talché è il mancato consenso a tale offerta che integra la fattispecie complessa che rende legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale, gravante sul datore di lavoro, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sì che il lavoratore, pur non essendo gravato dalla relativa incombenza probatoria, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego. Tuttavia, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato (v., in particolare, Cass. n. 7046 del 2011) che, quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili. Non è vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse (Cass. 21.12.01 n. 16144).
- nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse.
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata
all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche
dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia
effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai
profili della sua congruità ed opportunità (cfr., al riguardo: Cass. 22 agosto
2007 n. 17887);
- nella
nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve ricondursi anche
l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più
economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non semplicemente per un
incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non
meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività
produttiva, tanto da imporre un'effettiva necessità di riduzione dei costi;
- non è sindacabile nei suoi profili
di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la
soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto
il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non
pretestuosità del riassetto organizzativo operato (in tal senso, v.
Cass. n. 11465 del 2012 e Cass. n. 17087 del 2012, nonché ex plurimis: Cass. 25
marzo 2011 n. 7006, Cass. 26 agosto 2011 n. 19616, che precisa come la suddetta
soppressione non possa essere meramente strumentale ad un incremento di
profitto, ma debba essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non
contingenti e debba essere collegata ad effettive ragioni di carattere
produttivo- organizzativo; v. pure Cass. 13021/2001; 2121/2004; 21282/2006);
- occorre pur sempre - ed è questo l'ambito dell'accertamento demandato al
giudice di merito - che
risulti l'effettività e la non pretestuosità delle ragioni addotte
dall'imprenditore, a giustificazione della soppressione, in via mediata
attraverso l'indicazione delle motivazioni economiche che tale scelta hanno
determinato. In altri termini, al giudice è demandato il compito di riscontrare
nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e
di opportunità economiche rimesse all'insindacabile scelta dell'imprenditore,
la genuinità del motivo oggettivo indicato a giustificazione del licenziamento
(ossia la sua effettività e la sua non pretestuosità) e il nesso di causalità
tra tale motivo e il recesso;
- È vero che l'art. 41 Cost., comma 1, garantisce la libertà di iniziativa
economica privata, ma ciò significa che la libertà dell'imprenditore non
equivale ad arbitrio e non è sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in
particolare al controllo giurisdizionale. Ferma la insindacabile
discrezionalità tecnica nell'organizzazione dell'azienda, il giudice può così
controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (art. 4 Cost., comma
1, art. 35 Cost., comma 1 e art. 36 Cost.), eventualmente bilanciando i
contrapposti interessi costituzionalmente protetti, dell'imprenditore e del
lavoratore dipendente (cfr. Cass. 21710 del 2009);
- il Collegato lavoro 2010 (non applicabile alla
fattispecie ratione temporis) ha stabilito che "in tutti i
casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie relative al rapporto di
lavoro privato o pubblico privatizzato contengano clausole generali, ivi
comprese "le norme in tema di..... recesso, il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente" (art. 30, comma 1, l. n.
183 del 2010), con ciò ribadendo il principio - consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte - che non può essere sottratto al controllo
giurisdizionale l'accertamento del "presupposto di legittimità" del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ipotesi di soppressione del
posto di lavoro o in ipotesi di riduzione del personale;
- il datore di
lavoro ha l'onere di provare, con riferimento all'organizzazione aziendale
esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali
da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di
lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri
lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi
siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato),
la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da
quelle che prima svolgeva (cfr., ex plurimis, Cass. nn.
5893/1999, 12367/2003). Deve poi rilevarsi che possono considerarsi equivalenti
a quelle espletate le mansioni oggettivamente comprese nella stessa area
professionale e salariale e che, soggettivamente, si armonizzano con la
professionalità già acquisita dai lavoratore nel corso del rapporto, sì da
impedirne la dequalificazione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
7370/1990).
- ai sensi dell'art. 2103 cod.civ., la modifica in peius delle mansioni
del lavoratore è illegittima salvo che sia stata disposta con il consenso del
dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del
lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con
l'esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più
favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma (cfr. Cass.
n. 6441/1988). Del pari, è stato ritenuto che non costituisce violazione
dell'art. 2103 cod.civ. un accordo sindacale che, in alternativa al
licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l'attribuzione di
mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro
più lungo (cfr. Cass. n. 9386/1993).
- Le Sezioni Unite (sentenza n. 7755/1998) hanno affermato che, in caso di
sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della
prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966 e
artt. 1463 e 1464 cod. civ.) non è ravvisabile per effetto della sola
ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro,
perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una
diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione
del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a
quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.) o, se ciò è impossibile, a mansioni
inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo
l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore;
- A quest'ultimo riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che l'adibizione del
lavoratore, con il suo necessario consenso, a mansioni inferiori, neppure
configurerebbe una vera dequalificazione, ma solo un adeguamento del contratto
alla nuova situazione di fatto, dovendo ritenersi le esigenze di tutela del
diritto alla conservazione del posto di lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) prevalenti
su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (art. 2103 cod.
civ., ed anche art. 35 Cost., comma 2);
giovedì 17 ottobre 2013
LA SOLIDARIETA' DEL LAVORATORE E LA RITENUTA DEL DATORE DI LAVORO
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 23 maggio
- 11 ottobre 2013, n. 23121
Presidente Cappabianca – Relatore Cigna
Presidente Cappabianca – Relatore Cigna
Con l'unico motivo l'Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc-
violazione e falsa applicazione dell'art. 35 dpr 602/73, rilevava che
erroneamente la CTR aveva
ritenuto che in presenza di un'unica fonte di reddito costituita da lavoro
dipendente operasse il sistema della ritenuta d'imposta [con conseguente
posizione residuale del sostituito e non applicabilità del detto art. 35); al
riguardo evidenziava che il su menzionato art 35 si limitava all'espressa
previsione della solidarietà tra sostituto e sostituito nella fase di
riscossione ma che non vi
era alcuna ragione per escludere i redditi di lavoro dipendente- che si pongono
quale unica fonte di reddito- dall'applicabilità della ritenuta alla fonte a
titolo di acconto (con conseguente previsione della solidarietà tra sostituito
e sostituto ex art. 35 cit). Il motivo è fondato.
Va innanzitutto precisato che, come ribadito da questa Corte (v. Cass. 4509/2012), costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione; in altre parole: se il reddito in questione non è esente da imposta e concorre a formare la base imponibile, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso; se, invece, il detto reddito non concorre a formare la base imponibile, la ritenuta costituisca un'imposta "secca", avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo dei redditi del contribuente.
Siffatta classificazione non appare, tuttavia, rilevante nel caso di specie, in quanto, a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni dì legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dai citato art. 35) obbligato solidale al pagamento dell'imposta; soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco (Cass. 14033/2006; 24962/2010).
Va innanzitutto precisato che, come ribadito da questa Corte (v. Cass. 4509/2012), costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione; in altre parole: se il reddito in questione non è esente da imposta e concorre a formare la base imponibile, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso; se, invece, il detto reddito non concorre a formare la base imponibile, la ritenuta costituisca un'imposta "secca", avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo dei redditi del contribuente.
Siffatta classificazione non appare, tuttavia, rilevante nel caso di specie, in quanto, a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni dì legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dai citato art. 35) obbligato solidale al pagamento dell'imposta; soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco (Cass. 14033/2006; 24962/2010).
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