Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1° ottobre – 19 novembre
2013, n. 25917
Più precisamente la Corte ribadisce che, ai fini del rispetto del termine dei 5 giorni di spatium deliberandi minimo tra contestazione disciplinare e applicazione della sanzione, occorre avere riguardo al momento in cui è stata
esternata dal datore di lavoro la determinazione di licenziare il dipendente, vale a dire la data di spedizione della lettera di licenziamento (ovviamente se inviata a mezzo osta), e non già a quello in cui tale determinazione è venuta a
conoscenza del medesimo (ricezione della lettera).
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