INPS, messaggio 26 luglio 2012, n. 12486
Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente.
L’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio u.s., dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e "non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".
La predetta disposizione legislativa prevede, inoltre, che il divieto di monetizzazione dei permessi, riposi e ferie non goduti operi anche all’atto della cessazione dal servizio per una delle seguenti cause:
- mobilità;
- dimissioni;
- raggiungimento del limite di età;
- pensionamento;
- altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.
Il decreto legge in argomento stabilisce anche le conseguenze della violazione della predetta disposizione, prevedendo che l’eventuale erogazione di somme in contrasto con il richiamato divieto comporta la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Al fine di evitare, in prossimità della data di pensionamento dei dipendenti, un accumulo di ferie residue che, alla luce dell’illustrata normativa, non potranno in alcun caso essere monetizzate all’atto della cessazione dal servizio, si invitano i Dirigenti responsabili a predisporre con congruo anticipo adeguati piani di ferie del personale di rispettiva competenza.
martedì 31 luglio 2012
mercoledì 18 luglio 2012
Riforma Fornero - la prima circolare esplicativa del Ministero del Lavoro
Con circolare del 18 luglio 2012, emanata in coincidenza con l'entrata in vigore della riforma, L. n. 92/2012, il Ministero ha da subito chiarito alcuni particolari aspetti relativi ai contratti a termine, al lavoro intermittente, al lavoro accessorio e, soprattutto, alle modalità operative delle nuove dimissioni.
A questo link troverete il testo integrale della circolare.
A questo link troverete il testo integrale della circolare.
mercoledì 4 luglio 2012
LA RIFORMA FORNERO E' LEGGE: L. N. 92/2012
E'
stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012, contenente le disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
martedì 3 luglio 2012
VIDEOSORVEGLIANZA - NOTA MINISTERO LAVORO DEL 16/4/12
È vietato l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a
distanza dell'attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati
da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. In tali casi, infatti,
l'installazione degli apparecchi è ammessa previo accordo con le
rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento
della DPL su richiesta del datore di lavoro.
Per perfezionare l'accordo sindacale legittimante l'installazione di impianti e
apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 5 dicembre 2005
n. 2975):
- è sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale;
- devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle DPL, la Direzione generale - al fine di uniformare l'azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell'impianto tecnologico utilizzato dall'azienda - avrà cura di impartire, se richiesto, eventuali direttive di natura tecnica alle DPL interessate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa sopra descritta.
- è sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale;
- devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle DPL, la Direzione generale - al fine di uniformare l'azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell'impianto tecnologico utilizzato dall'azienda - avrà cura di impartire, se richiesto, eventuali direttive di natura tecnica alle DPL interessate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa sopra descritta.
1) Il divieto in esame si
riferisce all'uso di un'apparecchiatura esterna che operi
automaticamente senza l'intervento del lavoratore controllato, rilevando dati
inerenti in modo specifico all'attività lavorativa.
2) Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236). A tal fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1490).
3) Le garanzie previste in materia di videosorveglianza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Ad esempio, letelecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e le immagini, raccolte per finalità di sicurezza ed eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti. Inoltre, è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, come ad esempio, bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi (Provv. generale Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004).
L'istallazione di telecamere che possano controllare i lavoratori senza le garanzie previste dalla legge è vietata anche nelle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come ad esempio quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 3 aprile 2009 n. 321).
4) Qualora l'installazione di telecamere che rende possibile il controllo a distanza dei lavoratori sia stata effettuata, per esigenze di sicurezza, prima dell'organizzazione in azienda delle rappresentanze sindacali, è comunque necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze, una volta costituitesi, per permettere la permanenza degli apparecchi precedentemente installati (Cass. pen. 17 dicembre 2002 n. 42217).
5) La procedura stabilita dallo Statuto dei lavoratori deve essere rispettata qualora un'azienda abbia la necessità di installare apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico e tali apparecchiature permettano anche il controllo dell'attività del lavoratore, mentre non è necessario rispettarla se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico.
Con riferimento all'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori; viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi quando i lavoratori svolgono un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (ad esempio telemarketing). La giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore (Risp. Interpello Min. Lav. 6 giugno 2006 n. 25/I/0000218).
6) È richiesto l'accordo con le RSA (o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) in caso di installazione e utilizzo di un sistema informatico che - anche solo potenzialmente - consente il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. Tale è un computer palmare dato in dotazione agli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche. Detto strumento è infatti munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda sim, è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006585).
7) La violazione delle disposizioni relative ai controlli personali da parte del datore di lavoro è sanzionata con le modalità esaminate al n. 9090.
2) Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236). A tal fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1490).
3) Le garanzie previste in materia di videosorveglianza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Ad esempio, letelecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e le immagini, raccolte per finalità di sicurezza ed eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti. Inoltre, è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, come ad esempio, bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi (Provv. generale Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004).
L'istallazione di telecamere che possano controllare i lavoratori senza le garanzie previste dalla legge è vietata anche nelle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come ad esempio quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 3 aprile 2009 n. 321).
4) Qualora l'installazione di telecamere che rende possibile il controllo a distanza dei lavoratori sia stata effettuata, per esigenze di sicurezza, prima dell'organizzazione in azienda delle rappresentanze sindacali, è comunque necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze, una volta costituitesi, per permettere la permanenza degli apparecchi precedentemente installati (Cass. pen. 17 dicembre 2002 n. 42217).
5) La procedura stabilita dallo Statuto dei lavoratori deve essere rispettata qualora un'azienda abbia la necessità di installare apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico e tali apparecchiature permettano anche il controllo dell'attività del lavoratore, mentre non è necessario rispettarla se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico.
Con riferimento all'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori; viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi quando i lavoratori svolgono un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (ad esempio telemarketing). La giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore (Risp. Interpello Min. Lav. 6 giugno 2006 n. 25/I/0000218).
6) È richiesto l'accordo con le RSA (o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) in caso di installazione e utilizzo di un sistema informatico che - anche solo potenzialmente - consente il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. Tale è un computer palmare dato in dotazione agli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche. Detto strumento è infatti munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda sim, è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006585).
7) La violazione delle disposizioni relative ai controlli personali da parte del datore di lavoro è sanzionata con le modalità esaminate al n. 9090.
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
Il Ministero
considera preliminarmente che il procedimento ordinario, che richiede un
accertamento preventivo da parte della DPL in mancanza di accordo sindacale, ha
ragion d’essere nei contesti lavorativi di grandi dimensioni, ma comporta un
dispendio di risorse ispettive non sostenibile vista la capillarità degli
interventi richiesti. Inoltre, proprio a tutela di quelle attività commerciali
più esposte al rischio di rapina, occorre introdurre una sorta di ‘presunzione
di ammissibilità’ delle domanda presentate dai datori di lavoro che esercitino
tali attività, avente l’obiettivo di tutelare l’incolumità del personale e dei
terzi.
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
Rimane tuttavia ferma l’applicazione del d.lgs.
n. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali raccolti, nonché il
rispetto del Provvedimento del Garante privacy dell’ 8 aprile 2010 (in G.U. n.
99 del 29 aprile 2010). Infine, l’impianto – che non potrà essere modificato se
non nel rispetto dello Statuto dei lavoratoti – potrà registrare solo le
immagini indispensabili; le immagini così raccolte non potranno in nessun caso
essere utilizzate per accertare la diligenza dei lavoratoti né per adottare nei
loro confronti provvedimenti disciplinari.
giovedì 28 giugno 2012
RIFORMA FORNERO: IL TESTO DEFINITIVO
La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il Disegno di Legge di Riforma del mercato del lavoro.
A questo link il testo approvato che dovrà essere promulgato dal capo dello Stato e poi pubblicato in GU prima di divenire concretamente efficace.
venerdì 22 giugno 2012
Ricostituzione del trattamento pensionistico anche nell'ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro
Corte di Cassazione, sez. VI-L Civile , sentenza 14 marzo – 19 giugno 2012, n. 10119
Presidente Battimiello – Relatore La Terza
Presidente Battimiello – Relatore La Terza
Fatto e diritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.L. contro l’Inps di condanna alla ricostituzione del trattamento pensionistico assumendo la lavoratrice che dovevano essere computati, nel trattamento medesimo, i contributi non versati dagli ex datori di lavoro, da calcolare sui maggiori importi delle retribuzioni percepite nel corso degli anni e non denunciate ai fini previdenziali. La Corte territoriale confermava il rigetto delle istanze istruttorie a sostegno della domanda ed affermava che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo in presenza dei presupposti di legge e quindi il diritto non sussiste in mancanza di contribuzione.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.
L'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché la Corte territoriale ha omesso di fare applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2126 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano anche quando i contributi non siano stati regolarmente versati, purché i medesimi fossero comunque dovuti.
Il medesimo principio vale non solo per l'insorgenza del diritto a pensione ma anche per la sua misura.
Ed infatti (Cass. n. 3108 del 03/03/2001) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27/08/1986) che “Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'INPS”.
Ha quindi errato la sentenza impugnata nel non ammettere le prove richieste dalla lavoratrice sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni percepite, giacché il principio dell'automatismo consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi, e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita, su cui avrebbero dovuto esser versati i contributi.
L'accoglimento del secondo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove determina l'assorbimento del primo.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.
L'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché la Corte territoriale ha omesso di fare applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2126 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano anche quando i contributi non siano stati regolarmente versati, purché i medesimi fossero comunque dovuti.
Il medesimo principio vale non solo per l'insorgenza del diritto a pensione ma anche per la sua misura.
Ed infatti (Cass. n. 3108 del 03/03/2001) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27/08/1986) che “Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'INPS”.
Ha quindi errato la sentenza impugnata nel non ammettere le prove richieste dalla lavoratrice sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni percepite, giacché il principio dell'automatismo consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi, e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita, su cui avrebbero dovuto esser versati i contributi.
L'accoglimento del secondo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove determina l'assorbimento del primo.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
Recesso ante tempus in un contratto a termine - disciplina applicabile - Cass. n. 4688 del 31 maggio 2012
Riporto di seguito una sentenza recente della S.C. riguardante un'ipotesi molto diffusa: il recesso ante tempus in un contratto a termine.
La Suprema Corte, come noto, ha ripetutamente affermato, in caso di recesso ante tempus il seguente principio:
Nel contratto a termine il recesso ante tempus , in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 c.c., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova, ciò che non è avvenuto nella fattispecie - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (Cass. n. 16849/03; Cass. n. 14637/99; Cass. n. 2822/97).
Ovviamente tale disciplina opera in caso di contratto a termine valido. Quando invece il contratto a termine è parzialmente nullo per illegittima apposizione del termine, si pone il problema di quale disciplina applicare nel caso di immotivato recesso prima della scadenza.
La Suprema Corte con la sentenza che riporto in stralcio, ritiene, diversamente dai giudici di merito, che non si applichi la disciplina prevista per i contratti a termine parzialmente nulli, bensì quella ordinaria prevista per i rapporti a tempo indeterminato, trattandosi di una risoluzione non motivata dalla scadenza del termine nullo.
Nel caso di specie, poi, il lavoratore, difronte all'invito del datore di riprendere l'attività, aveva anche esercitato l'opzione per le 15 mensilità.
La Corte ritiene che in questo caso non vada applicata l'ordinaria regola secondo la quale le 15 mensilità vanno cumulate con la retribuzione/risarcimento spettante ex art. 18 fino al pagamento concreto dell'indennità, in quanto l'opzione era stata esercitata a seguito di invito alla ripresa dell'attività lavorativa alla quale, stante il rifiuto, aveva fatto seguito licenziamento supportato da giusta causa.
Ciò che colpisce, anche se non è ben chiarito dalla parte motivazionale, è che sembrerebbe applicabile l'art. 18 e non le ordinarie regole derivanti dal recesso ante tempus (di cui sopra) a prescindere dalla nullità parziale del contratto a termine.
Cioè sembrerebbe che in ogni ipotesi di recesso ante tempus vada applicata la tutela prevista per i contratti a tempo indeterminato.
Di seguito uno stralcio della sentenza.
Cassazione Sezione Lavoro n. 8688 del 31 maggio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Bronzini)
Svolgimento del processo
Così il Giudice di appello ha ricostruito i fatti, definendoli incontestati: il (...) è stato assunto dalla (...) con un contratto a termine dal 16.5.2005 al 31.12.2005 senza alcuna indicazione delle ragioni legittimanti in termine; la (...) con comunicazione del 28.11.2005 anticipava la conclusione del rapporto; il lavoratore con lettera del 16.12.2005 allegava la nullità del contratto, la sua trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato ed offriva la prestazione. Il 10.2.2006 la (...) invitava il (...) a riprendere il lavoro, ricevendo da controparte come risposta la manifestazione di opzione per le 15 mensilità ex. Art. 18 L. 300/70. Veniva quindi intimato licenziamento per giusta causa, essendosi il (...) assentato dal lavoro senza un giustificato motivo. Il primo giudice riteneva che, stante la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, il primo recesso fosse privo di giusta causa e comportasse - stante la sua pronta revoca - un risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità globali di fatto. Sull’appello delle parti la Corte di appello di Brescia con sentenza del 18-6-2009, in accoglimento dell’appello incidentale della (...) veniva condannata la detta società al solo risarcimento delle retribuzioni maturate dall’atto di offerta delle prestazioni (18.1.2006) al 14.2.2006, data in cui la prestazione era stata accettata con l’invito a riprendere servizio.
La Corte territoriale osservava che non era applicabile l’art. 18 L. 300/70 in quanto era operante il regime proprio della conversione di contratti con illegittimità apposizione del termine in rapporti a tempo indeterminato. Le retribuzioni relative al rapporto a termine erano state percepite e quindi l’unico risarcimento dovuto era quello pari alle retribuzioni dal momento di messa in mora sino all’invito a riprendere il lavoro, mentre appariva legittimo il secondo recesso, giustificato dal rifiuto del lavoratore di riattivare il rapporto non in buona fede, in quanto tale rifiuto era in contrasto con la stessa offerta del lavoratore. Il danno ulteriore, rispetto alla retribuzioni come sopra riconosciute, poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza da parte dello stesso lavoratore.
L’inquadramento giuridico della vicenda operato dai Giudici di appello non appare corretto; risulta dall’esposizione della sentenza impugnata che il recesso (il primo) è stato comunicato il 28.11.2005, e quindi prima della scadenza del termine che era il 31.12.2005. Conseguentemente si tratta di un licenziamento privo di giustificazione (che non risulta mai allegata) in un rapporto a termine cui è applicabile pacificamente (trattandosi di recesso ante tempus) la disciplina ordinaria prevista dall’art. 18 L.300/70 (non essendo in discussione il requisito dimensionale). Pertanto il riferimento operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza concernente le conseguenze della trasformazione di un contratto a termine illegittimo in un contratto a tempo indeterminato è inconferente perché siamo di fronte ad una risoluzione del rapporto non alla scadenza del contratto stipulato a tempo, ma prima della scadenza convenuta e senza la sussistenza di alcuna giustificazione. Pertanto essendo il primo recesso stato regolarmente impugnato ed avendo il lavoratore esercitato l’opzione - in luogo del diritto alla reintegrazione - in favore dell’indennità prevista allo stesso art. 18 L. 300/70 spetta il diritto del ricorrente alla detta indennità pari al 15 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, con gli accessori di legge, nonché alle retribuzioni non corrisposte (emerge dalla motivazione della sentenza che le altre retribuzioni, anche per il periodo in cui il rapporto non ha avuto esecuzione, sono state corrisposte) dal momento della messa in mora del 18.1.2006 sino al momento in cui il rapporto, come si dirà più in avanti si è sciolto per non aver accettato il lavoratore la riammissione in servizio (quindi le retribuzioni dal 18.1.2006 all’8.3.2006), comportamento peraltro conseguente all’esercitato diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/70. Ulteriori danni, trattandosi - come detto di un recesso da un contratto a termine, non risultano provati; né può limitarsi il risarcimento al momento in cui il (...) è stato inviato a riprendere il rapporto in quanto legittimamente, come detto, lo stesso ha esercitato il diritto ad ottenere l’indennità di 15 mensilità. Solo con il secondo recesso il rapporto si è sciolto in sostanza per volontà di entrambe le parti e sino a tale momento, non essendo stata corrisposta la chiesta indennità ex art. 18 L. 300/70, è proseguito l’obbligo contributivo per il datore di lavoro.
....
Con il sesto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, quarto e quinto comma L. 300/70: era illegittimo anche secondo il licenziamento e spettavano le retribuzioni sino al momento del pagamento dell’indennità conseguente all’esercizio del diritto di opzione.
Il motivo è infondato. Infatti, dopo l’impugnazione del primo recesso, il datore di lavoro ha disposto la riammissione in servizio del lavoratore; quest’ultimo ha esercitato il diritto di opzione come già ricordato e non essendosi il (...) presentato in azienda è stato intimato un secondo recesso. Tuttavia lo scioglimento del rapporto è stato in sostanza accettato dal lavoratore che ha richiesto il diritto all’indennità ex art. 18 L. 300/70 conseguente al primo recesso, richiesta incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto e, quindi, indipendentemente dalla legittimità o meno del secondo atto di recesso, il rapporto si è sciolto per una convergente volontà delle partì, ivi compresa quella del (...) che non può logicamente pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui assume ai tempo stesso l'Illegittimità per avere egli stesso ritualmente esercitato la facoltà riconosciuta dall'ordinamento dì sostituire il diritto alla reintegrazione con l'indennità prevista. Se, seguendo il ragionamento del lavoratore, il rapporto era stato da lui stesso concluso per esercizio del diritto all'opzione, allora non possono derivare danni dal secondo atto di recesso. Né appare applicabile alla fattispecie la giurisprudenza richiamata nel ricorso in cassazione ( cfr. cass. n. 6735/2010; contra cass. n. 3775/09) sul momento di estinzione dell'obbligo retributivo dei datore di lavoro (per la prevalente giurisprudenza di legittimità da identificarsi con il pagamento dell'indennità sostitutiva), stante la peculiarità del caso in esame, in cui il datore dì lavoro ha comunque riammesso il lavoratore in servizio senza esito ed il nuovo recesso, come detto, è stato accettato nei fatti dal (...) Tale giurisprudenza appare, infatti, riferirsi al più ordinario caso di un recesso impugnato dal lavoratore, con il diritto alla reintegrazione che viene sostituito con l'indennità dì cui all'art. 18 L. 300/70 per esercizio del diritto all'opzione (con un rapporto quindi che prosegue sino ai momento in cui- con il pagamento dell'indennità- deve ritenersi estinto) e non appare sovrapponibile alfa più complessa situazione di cui si è sin qui parlato in cui gli atti di recesso sono stati due, il secondo dei quali in sostanza non contestato in sé e per sé.
Svolgimento del processo
Così il Giudice di appello ha ricostruito i fatti, definendoli incontestati: il (...) è stato assunto dalla (...) con un contratto a termine dal 16.5.2005 al 31.12.2005 senza alcuna indicazione delle ragioni legittimanti in termine; la (...) con comunicazione del 28.11.2005 anticipava la conclusione del rapporto; il lavoratore con lettera del 16.12.2005 allegava la nullità del contratto, la sua trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato ed offriva la prestazione. Il 10.2.2006 la (...) invitava il (...) a riprendere il lavoro, ricevendo da controparte come risposta la manifestazione di opzione per le 15 mensilità ex. Art. 18 L. 300/70. Veniva quindi intimato licenziamento per giusta causa, essendosi il (...) assentato dal lavoro senza un giustificato motivo. Il primo giudice riteneva che, stante la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, il primo recesso fosse privo di giusta causa e comportasse - stante la sua pronta revoca - un risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità globali di fatto. Sull’appello delle parti la Corte di appello di Brescia con sentenza del 18-6-2009, in accoglimento dell’appello incidentale della (...) veniva condannata la detta società al solo risarcimento delle retribuzioni maturate dall’atto di offerta delle prestazioni (18.1.2006) al 14.2.2006, data in cui la prestazione era stata accettata con l’invito a riprendere servizio.
La Corte territoriale osservava che non era applicabile l’art. 18 L. 300/70 in quanto era operante il regime proprio della conversione di contratti con illegittimità apposizione del termine in rapporti a tempo indeterminato. Le retribuzioni relative al rapporto a termine erano state percepite e quindi l’unico risarcimento dovuto era quello pari alle retribuzioni dal momento di messa in mora sino all’invito a riprendere il lavoro, mentre appariva legittimo il secondo recesso, giustificato dal rifiuto del lavoratore di riattivare il rapporto non in buona fede, in quanto tale rifiuto era in contrasto con la stessa offerta del lavoratore. Il danno ulteriore, rispetto alla retribuzioni come sopra riconosciute, poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza da parte dello stesso lavoratore.
L’inquadramento giuridico della vicenda operato dai Giudici di appello non appare corretto; risulta dall’esposizione della sentenza impugnata che il recesso (il primo) è stato comunicato il 28.11.2005, e quindi prima della scadenza del termine che era il 31.12.2005. Conseguentemente si tratta di un licenziamento privo di giustificazione (che non risulta mai allegata) in un rapporto a termine cui è applicabile pacificamente (trattandosi di recesso ante tempus) la disciplina ordinaria prevista dall’art. 18 L.300/70 (non essendo in discussione il requisito dimensionale). Pertanto il riferimento operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza concernente le conseguenze della trasformazione di un contratto a termine illegittimo in un contratto a tempo indeterminato è inconferente perché siamo di fronte ad una risoluzione del rapporto non alla scadenza del contratto stipulato a tempo, ma prima della scadenza convenuta e senza la sussistenza di alcuna giustificazione. Pertanto essendo il primo recesso stato regolarmente impugnato ed avendo il lavoratore esercitato l’opzione - in luogo del diritto alla reintegrazione - in favore dell’indennità prevista allo stesso art. 18 L. 300/70 spetta il diritto del ricorrente alla detta indennità pari al 15 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, con gli accessori di legge, nonché alle retribuzioni non corrisposte (emerge dalla motivazione della sentenza che le altre retribuzioni, anche per il periodo in cui il rapporto non ha avuto esecuzione, sono state corrisposte) dal momento della messa in mora del 18.1.2006 sino al momento in cui il rapporto, come si dirà più in avanti si è sciolto per non aver accettato il lavoratore la riammissione in servizio (quindi le retribuzioni dal 18.1.2006 all’8.3.2006), comportamento peraltro conseguente all’esercitato diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/70. Ulteriori danni, trattandosi - come detto di un recesso da un contratto a termine, non risultano provati; né può limitarsi il risarcimento al momento in cui il (...) è stato inviato a riprendere il rapporto in quanto legittimamente, come detto, lo stesso ha esercitato il diritto ad ottenere l’indennità di 15 mensilità. Solo con il secondo recesso il rapporto si è sciolto in sostanza per volontà di entrambe le parti e sino a tale momento, non essendo stata corrisposta la chiesta indennità ex art. 18 L. 300/70, è proseguito l’obbligo contributivo per il datore di lavoro.
....
Con il sesto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, quarto e quinto comma L. 300/70: era illegittimo anche secondo il licenziamento e spettavano le retribuzioni sino al momento del pagamento dell’indennità conseguente all’esercizio del diritto di opzione.
Il motivo è infondato. Infatti, dopo l’impugnazione del primo recesso, il datore di lavoro ha disposto la riammissione in servizio del lavoratore; quest’ultimo ha esercitato il diritto di opzione come già ricordato e non essendosi il (...) presentato in azienda è stato intimato un secondo recesso. Tuttavia lo scioglimento del rapporto è stato in sostanza accettato dal lavoratore che ha richiesto il diritto all’indennità ex art. 18 L. 300/70 conseguente al primo recesso, richiesta incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto e, quindi, indipendentemente dalla legittimità o meno del secondo atto di recesso, il rapporto si è sciolto per una convergente volontà delle partì, ivi compresa quella del (...) che non può logicamente pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui assume ai tempo stesso l'Illegittimità per avere egli stesso ritualmente esercitato la facoltà riconosciuta dall'ordinamento dì sostituire il diritto alla reintegrazione con l'indennità prevista. Se, seguendo il ragionamento del lavoratore, il rapporto era stato da lui stesso concluso per esercizio del diritto all'opzione, allora non possono derivare danni dal secondo atto di recesso. Né appare applicabile alla fattispecie la giurisprudenza richiamata nel ricorso in cassazione ( cfr. cass. n. 6735/2010; contra cass. n. 3775/09) sul momento di estinzione dell'obbligo retributivo dei datore di lavoro (per la prevalente giurisprudenza di legittimità da identificarsi con il pagamento dell'indennità sostitutiva), stante la peculiarità del caso in esame, in cui il datore dì lavoro ha comunque riammesso il lavoratore in servizio senza esito ed il nuovo recesso, come detto, è stato accettato nei fatti dal (...) Tale giurisprudenza appare, infatti, riferirsi al più ordinario caso di un recesso impugnato dal lavoratore, con il diritto alla reintegrazione che viene sostituito con l'indennità dì cui all'art. 18 L. 300/70 per esercizio del diritto all'opzione (con un rapporto quindi che prosegue sino ai momento in cui- con il pagamento dell'indennità- deve ritenersi estinto) e non appare sovrapponibile alfa più complessa situazione di cui si è sin qui parlato in cui gli atti di recesso sono stati due, il secondo dei quali in sostanza non contestato in sé e per sé.
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