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martedì 31 luglio 2012

Fine della monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego

INPS, messaggio 26 luglio 2012, n. 12486
Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente.


L’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio u.s., dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e "non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".
La predetta disposizione legislativa prevede, inoltre, che il divieto di monetizzazione dei permessi, riposi e ferie non goduti operi anche all’atto della cessazione dal servizio per una delle seguenti cause:
- mobilità;
- dimissioni;
- raggiungimento del limite di età;
- pensionamento;
- altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.
Il decreto legge in argomento stabilisce anche le conseguenze della violazione della predetta disposizione, prevedendo che l’eventuale erogazione di somme in contrasto con il richiamato divieto comporta la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Al fine di evitare, in prossimità della data di pensionamento dei dipendenti, un accumulo di ferie residue che, alla luce dell’illustrata normativa, non potranno in alcun caso essere monetizzate all’atto della cessazione dal servizio, si invitano i Dirigenti responsabili a predisporre con congruo anticipo adeguati piani di ferie del personale di rispettiva competenza.

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