È vietato l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a
distanza dell'attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati
da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. In tali casi, infatti,
l'installazione degli apparecchi è ammessa previo accordo con le
rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento
della DPL su richiesta del datore di lavoro.
Per perfezionare l'accordo sindacale legittimante l'installazione di impianti e
apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 5 dicembre 2005
n. 2975):
- è sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale;
- devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle DPL, la Direzione generale - al fine di uniformare l'azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell'impianto tecnologico utilizzato dall'azienda - avrà cura di impartire, se richiesto, eventuali direttive di natura tecnica alle DPL interessate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa sopra descritta.
- è sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale;
- devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle DPL, la Direzione generale - al fine di uniformare l'azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell'impianto tecnologico utilizzato dall'azienda - avrà cura di impartire, se richiesto, eventuali direttive di natura tecnica alle DPL interessate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa sopra descritta.
1) Il divieto in esame si
riferisce all'uso di un'apparecchiatura esterna che operi
automaticamente senza l'intervento del lavoratore controllato, rilevando dati
inerenti in modo specifico all'attività lavorativa.
2) Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236). A tal fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1490).
3) Le garanzie previste in materia di videosorveglianza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Ad esempio, letelecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e le immagini, raccolte per finalità di sicurezza ed eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti. Inoltre, è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, come ad esempio, bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi (Provv. generale Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004).
L'istallazione di telecamere che possano controllare i lavoratori senza le garanzie previste dalla legge è vietata anche nelle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come ad esempio quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 3 aprile 2009 n. 321).
4) Qualora l'installazione di telecamere che rende possibile il controllo a distanza dei lavoratori sia stata effettuata, per esigenze di sicurezza, prima dell'organizzazione in azienda delle rappresentanze sindacali, è comunque necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze, una volta costituitesi, per permettere la permanenza degli apparecchi precedentemente installati (Cass. pen. 17 dicembre 2002 n. 42217).
5) La procedura stabilita dallo Statuto dei lavoratori deve essere rispettata qualora un'azienda abbia la necessità di installare apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico e tali apparecchiature permettano anche il controllo dell'attività del lavoratore, mentre non è necessario rispettarla se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico.
Con riferimento all'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori; viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi quando i lavoratori svolgono un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (ad esempio telemarketing). La giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore (Risp. Interpello Min. Lav. 6 giugno 2006 n. 25/I/0000218).
6) È richiesto l'accordo con le RSA (o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) in caso di installazione e utilizzo di un sistema informatico che - anche solo potenzialmente - consente il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. Tale è un computer palmare dato in dotazione agli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche. Detto strumento è infatti munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda sim, è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006585).
7) La violazione delle disposizioni relative ai controlli personali da parte del datore di lavoro è sanzionata con le modalità esaminate al n. 9090.
2) Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236). A tal fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1490).
3) Le garanzie previste in materia di videosorveglianza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Ad esempio, letelecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e le immagini, raccolte per finalità di sicurezza ed eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti. Inoltre, è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, come ad esempio, bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi (Provv. generale Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004).
L'istallazione di telecamere che possano controllare i lavoratori senza le garanzie previste dalla legge è vietata anche nelle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come ad esempio quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 3 aprile 2009 n. 321).
4) Qualora l'installazione di telecamere che rende possibile il controllo a distanza dei lavoratori sia stata effettuata, per esigenze di sicurezza, prima dell'organizzazione in azienda delle rappresentanze sindacali, è comunque necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze, una volta costituitesi, per permettere la permanenza degli apparecchi precedentemente installati (Cass. pen. 17 dicembre 2002 n. 42217).
5) La procedura stabilita dallo Statuto dei lavoratori deve essere rispettata qualora un'azienda abbia la necessità di installare apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico e tali apparecchiature permettano anche il controllo dell'attività del lavoratore, mentre non è necessario rispettarla se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico.
Con riferimento all'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori; viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi quando i lavoratori svolgono un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (ad esempio telemarketing). La giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore (Risp. Interpello Min. Lav. 6 giugno 2006 n. 25/I/0000218).
6) È richiesto l'accordo con le RSA (o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) in caso di installazione e utilizzo di un sistema informatico che - anche solo potenzialmente - consente il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. Tale è un computer palmare dato in dotazione agli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche. Detto strumento è infatti munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda sim, è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006585).
7) La violazione delle disposizioni relative ai controlli personali da parte del datore di lavoro è sanzionata con le modalità esaminate al n. 9090.
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
Il Ministero
considera preliminarmente che il procedimento ordinario, che richiede un
accertamento preventivo da parte della DPL in mancanza di accordo sindacale, ha
ragion d’essere nei contesti lavorativi di grandi dimensioni, ma comporta un
dispendio di risorse ispettive non sostenibile vista la capillarità degli
interventi richiesti. Inoltre, proprio a tutela di quelle attività commerciali
più esposte al rischio di rapina, occorre introdurre una sorta di ‘presunzione
di ammissibilità’ delle domanda presentate dai datori di lavoro che esercitino
tali attività, avente l’obiettivo di tutelare l’incolumità del personale e dei
terzi.
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
Rimane tuttavia ferma l’applicazione del d.lgs.
n. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali raccolti, nonché il
rispetto del Provvedimento del Garante privacy dell’ 8 aprile 2010 (in G.U. n.
99 del 29 aprile 2010). Infine, l’impianto – che non potrà essere modificato se
non nel rispetto dello Statuto dei lavoratoti – potrà registrare solo le
immagini indispensabili; le immagini così raccolte non potranno in nessun caso
essere utilizzate per accertare la diligenza dei lavoratoti né per adottare nei
loro confronti provvedimenti disciplinari.
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