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lunedì 11 giugno 2012

Riforma Fornero: schema del DDL approvato al Senato


Disegno di legge recante
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(testo approvato dal Senato della Repubblica il 31 maggio 2012)
Ammortizzatori sociali
Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma. 
Apprendistato
Diventa la via ordinaria per l'ingresso nel mondo del lavoro con una durata minima di 6 mesi. Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori.
Articolo 18
Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotto (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.
Co.co.pro.
Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi.
Conciliazione obbligatoria
Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.
Contratto a termine
Primo rapporto di 12 mesi (al massimo) con aliquota aggiuntiva pari all'1,4%.
Dimissioni in bianco
Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno.
Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo
Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità).
Partita IVA
Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni:
  • durata superiore a 8 mesi l'anno;
  • compenso oltre il 80% dei corrispettivi;
  • postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
Pubblico impiego
Delega per sostituire l'attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)
Processo del lavoro
Rito sprint:
  • udienza entro 30 giorni;
  • ordinanza immediatamente esecutiva;
  • giudice unico in caso di opposizione;
  • deposito della sentenza entro 10 giorni;
  • reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni;
  • ricorso in Cassazione entro 60 giorni.
Tempo determinato
Durata massima di 36 mesi. In caso di riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 nel caso di contratto inferiore o pari a 6 mesi.
Ticket gratuito
Ripristinato per disoccupati e familiari.

FALLIMENTO ED OBBLIGO CONTRIBUTIVO


In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale.
Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012 

sabato 2 giugno 2012

RIFORMA FORNERO: IL TESTO APPROVATO AL SENATO



La riforma del mercato del lavoro, che sarà all’esame della Camera dalla settimana prossima, ha ottenuto l’ok del Senato.

novità nel ddl approvato dal Senato: 
1) salario base per i co.co.pro.. Il salario di base per i contratti a progetto sarà calcolato sulla base della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. In più, si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati come misura sperimentale per 3 anni. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro.
2) Articolo 18. Non ci sarà più il reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici: in alcuni casi è prevista un'indennità risarcitoria. Inoltre, la procedura di conciliazione non potrà più essere bloccata dalla malattia del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.
Il licenziamento discriminatorio intimato rimane sempre nullo, mentre nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.
3) Durata del contratto a termine. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che sia specificata la causale, passerà da 6 mesi ad 1 anno. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore.
4) Apprendistato. Per quanto riguarda gli apprendisti, sarà sempre possibile assumerne uno nuovo, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.
5) Partite Iva. Saranno considerate "valide" le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro. La durata di collaborazione deve essere di massimo 8 mesi e il corrispettivo pagato non deve superare l'80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel ddl). Inoltre il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda: insomma, niente scrivania, ma il telefono sì.
6) Lavoro a chiamata, con un sms. Per il cd. job on call basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l'azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55.
7) ASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego. Partirà nel 2013 e sostituirà, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. Sarà possibile riscuotere l'indennità Aspi in un’unica soluzione per poter avere un capitale e avviare un'attività di lavoro autonomo.
8) Confermato il congedo per papà. Ai papà spetta un giorno di congedo obbligatorio di paternità e due facoltativi. Che, però, si sottraggono ai 20 mesi di congedo della mamma, ovviamente se lei è d'accordo. Previsto anche il buono baby-sitter per agevolare le lavoratrici nei primi mesi di nascita del figlio; potrà essere utilizzato anche per pagare asili-nido pubblici o privati.

venerdì 1 giugno 2012

Contratto a termine e mancata valutazione dei rischi


Con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, la Cassazione ha ribadito che l’art. 3 del D.L.vo n. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine. Il disvalore legislativo, sancito con il divieto a contrarre, viene, nella specie in considerazione con riferimento al divieto all’apposizione del termine “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 626/1994, e successive modificazioni (art. 3, lettera d, D.L.vo n. 368/2001). La specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la “ratio legis” nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL del 28 aprile 2010, “Rischi emergenti e nuove forme di prevenzione in un mondo del lavoro che cambia”.

mercoledì 23 maggio 2012

Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero della Giustizia

In allegato la nota datata 11 maggio 2012 emanata dal Ministero della Giustizia con l'intento di fare chiarezza su alcuni punti controversi in tema di contributo unificato.

Gran parte della circolare si sofferma sul contributo previsto per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Mi limito ad evidenziare alcuni aspetti rilevanti:

- i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale scontano contributo in misura fissa e minima;
- i procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi sono soggetti a contributo anche se in materia di lavoro;
- i procedimenti di esecuzione immobiliare e mobiliare di sentenze di lavoro sono esenti da CU;
- esenti anche le azioni nei procedimenti fallimentari (come l'insinuazione o l'opposizione allo stato passivo) se in materia di lavoro;
- l'esenzione fiscale non compete alle persone giuridiche a prescindere dal reddito ma solo alle persone fisiche;
- nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo e/o di opposizione successiva, il CU si riduce alla metà una sola volta.

La circolare a questo link.

sabato 12 maggio 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI: COSTITUZIONE RSA PER SINDACATO NON FIRMATARIO DI CCNL



Con ordinanza del Giudice Sarracino del 12 aprile 2012, la sezione lavoro del Tribunale di Napoli, nel giudizio Magneti Marelli / CGIL FIOM, ha affermato:

...Tanto premesso, evidenziato ancora una volta come la C. Costituzionale nei percorsi argomentativi delle sentenze citate sottolinei come ciò che deve rilevare ai fini dell’applicazione della norma in esame sia l’effettività dell’azione sindacale e la rappresentatività dello stesso, deve quindi ritenersi che il dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo, come si è già innanzi affermato, non è che un mero indice sintomatico di tale effettività, con la conseguenza che una interpretazione della norma congruente con il sistema e tale non ingenerare aporie impone che essa sia interpretata nel senso che il dato materiale della sottoscrizione non è però necessario quando l’effettività dell’azione si manifesti in altro modo.
Nel caso di specie, come peraltro, nella sostanza incontestato tra le parti, l’associazione sindacale ricorrente si è seduta al tavolo delle trattative (cfr. pagg. 11 et ss. della stessa memoria di costituzione della resistente), ha effettivamente partecipato alla dialettica prenegoziale, assumendo indi la posizione di netto rifiuto di addivenire alla stipula ed indi sottoscrivere il contratto collettivo.
Afferma ancora parte resistente che – proprio in conseguenza di tale rifiuto- e pertanto della mancata sottoscrizione del contratto collettivo parte ricorrente avrebbe perso i diritti di cui al titolo III.
In tale affermazione, ancora una volta, si palesa l’impossibilità di lettura della norma nel senso letterale proposto dalla resistente, atteso che di fatto l’art. 19 imporrebbe una coartazione della volontà della parte sindacale di addivenire alla stipula dovendo la stessa valutare, all’atto del rifiuto di addivenire all’accordo, il rischio di vedere la negazione dei diritti di cui al titolo III.
E’ allora -se è vero che solo quei sindacati che dimostrino effettività dell’azione sindacale- possono godere dei diritti di cui al titolo III, è pur vero che detta effettività si può palesare anche nella partecipazione alla dialettica delle parti ai fini della stipula del contratto, pur nelle ipotesi in cui una delle associazioni sindacali che siede al tavolo delle trattative ritenga poi di non poter stipulare il contratto collettivo, non sottoscrivendolo.
Ogni altra lettura della norma in esame è incoerente con il sistema e la ratio della stessa ed imporrebbe a questo giudicante di valutare la sottoposizione della questione alla Corte Costituzionale; la lettura dell’art. 19 dello Statuto offerta da parte resistente comporta una vera e propria mortificazione dei diritti sindacali, consentendo, in ipotesi, al datore di escludere dalla dialettica sindacale e dal godimento dei diritti di cui al titolo III tutte quelle associazioni sindacali che -benché dotate di effettività nell’azione sindacale- non addivengano alla stipula di contratti ritenuti iniqui, valorizzando e consentendo, invece, il godimento di suddetti diritti alle associazioni sindacali che abbiano sottoscritto l’accordo.

venerdì 11 maggio 2012

"SINDACO COME 'DATORE DI LAVORO' PER I REATI DA MANCATA SICUREZZA"-Cass.Pen. 15206/2012


La definizione di datore di lavoro contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 prima citato, dà esclusivo rilievo al mero requisito dell’organizzazione delle attività insieme all’esercizio dei poteri decisionali e di spesi che ineriscono tale organizzazione.
Nella seconda parte l’articolo 2 si occupa della definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni individuandolo con l’organo di direzione politica. Quest’ultimo, poi, eventualmente, individuerà il dirigente o il funzionario non dirigente al quale si attribuirà la qualifica di “datore di lavoro”. (Si veda, sul punto, Cass. 35137/2007).
Si specifica che, in caso di omessa individuazione dell’organo politico, “la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi il Sindaco.”