Alla luce della normativa vigente si ritiene che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione, sia mediante le procedure arbitrali, di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
Lo ha chiarito il Ministero del lavoro, interpello n. 11 del 10 aprile 2012, in risposta ad un quesito sollevato dal sindacato delle professioni infermieristiche.
Il Ministero ricorda, fra le modifiche introdotte dalla L. 183/2010 in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro, quelle relative all’abrogazione delle regole speciali sul tentativo obbligatorio di conciliazione e il collegio di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66, D.Lgs. 165/2001, con la collaterale prevista estensione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. anche alle controversie di lavoro relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo), avendo una disciplina di rango legale, osserva il ministero, non subisce la preclusione di cui all’art. 55, comma 3 D.Lgs. 165/2001.
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