Con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la riduzione a part-time dell'orario di lavoro, e della relativa retribuzione, di un singolo lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una crisi aziendale.
La Suprema Corte ricorda che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali: deve risultante da atto scritto "ad substantiam" e convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si ricorda che dal 1° gennaio 2012, viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011).
Aggiungo che dal 1° gennaio 2012 non sarà più necessaria la convalida da parte della DTL (ex DPL) della trasformazione del rapporto da full time a part time.