La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 21 settembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale Forense, in merito all’interpretazione della normativa che disciplina la somministrazione di lavoro di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e quella concernente l’appalto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 con riguardo, in particolare, alla legittimità o meno di utilizzo dei lavori somministrati da parte di un appaltatore nell’ambito di appalti c.d. endoaziendali.
La risposta in sintesi:
"...Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la somministrazione a tempo determinato appare in astratto compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto medesimo; condizioni, queste, che evidentemente vanno verificate in relazione alla singola fattispecie.
Peraltro, in tema di appalto e somministrazione va anche ricordato quanto precisato da questo Ministero con circolare n. 5/2011 e, precedentemente, dalla circolare n. 7/2005. In quest’ultima, in particolare, si è già precisato che “l’attribuzione del potere direttivo e di controllo all’utilizzatore e l’ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell’interesse dell’utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità relativamente al distacco".
Peraltro, in tema di appalto e somministrazione va anche ricordato quanto precisato da questo Ministero con circolare n. 5/2011 e, precedentemente, dalla circolare n. 7/2005. In quest’ultima, in particolare, si è già precisato che “l’attribuzione del potere direttivo e di controllo all’utilizzatore e l’ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell’interesse dell’utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità relativamente al distacco".
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