Segnalo la recente sentenza del Tribunale di Milano - che allego - in tema di nullità parziale dei contratti a termine.
Evidenzio in particolare che il Tribunale, aderendo ad un orientamento oramai maggioritario ma molto controverso, afferma che la proroga dei termini fissati dall'art. 32 della L. 183/2010 è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame. La posizione assunta viene motivata in maniera, ritengo, convincente, soprattutto perchè è evidente che con la riforma l'impugnativa di licenziamento ("classica") e l'azione di nullità parziale, vengono sussunte sotto la medesima norma rappresentata dall'art. 6 della L. n. 604/1966, norma che è poi l'effettivo oggetto del milleproroghe.
Inoltre la sentenza, diversamente da quanto sostenuto da qualche GL del Tribunale di Napoli, chiarisce che l'instaurazione di rapporti di lavoro sopo la chiusura del rapporto oggetto d'azione giudiziaria, solo in via eccezionale può concretizzare la ricorrenza dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso.
Inoltre il Tribunale afferma che il contratto a termine per ragioni sostitutive deve prevedere il nominativo del soggetto sostituito, muovendosi in direzione contraria rispetto ad alcuni GL nostrani.
Sul punto il Tribunale afferma
"La
società convenuta si è limitata a fornire indicazioni sul numero delle giornate
di ferie o di giornate di assenza del personale per corsi di addestramento che
non spiega in alcun modo quale rapporto vi sia tra l'esigenza di assunzione
temporanea della ricorrente e le indicate assenze anche perché non è
specificato di quelle assenze per ferie o corsi di addestramento quanti fossero
addetti alla attività di assistente di volo; né alcuna prova sarebbe possibile
sulle deduzioni di cui si discute.
Sicché, ad un problema di carente indicazione delle ragioni della sostituzione
in astratto si è aggiunta anche una insufficiente indicazione in concreto dei
lavoratori effettivamente sostituiti: ciò - per un verso - denuncia proprio la
fragilità della causa di apposizione del termine la quale, generica nel
contratto, non ha superato quella soglia di indeterminatezza nemmeno in un
momento successivo, cioè all'atto di provare la sussistenza della causale; per
altro verso, e con riferimento al processo, non ha nemmeno consentito di
effettuare alcuna prova al riguardo".
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 13dicembre 2011, n. 6104
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