In base all'articolo 11, comma 7, del Decreto Legge n. 201 del 6
dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), è stata abolita la norma che prevedeva un
limite di 6 mesi tra un'ispezione e la successiva.
In base all'articolo 40, comma 3, al
fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei
lavoratori, viene modificato il comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In pratica, sarà possibile compilare
il Libro Unico del Lavoro (LUL) "entro la fine del mese successivo" e
non più "entro il 16 del mese".
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