Non potevo non pubblicare i due contratti di cui tanto si parla ma che ben pochi hanno avuto la pazienza di leggere.
Si tratta, in primo luogo, del contratto che riguarda la fabbrica Fiat di Pomigliano, ridenominata, non non poca enfasi (ma anche quella occorre)"FABBRICA ITALIA POMIGLIANO".
Alcuni punti spiccano per innovazione e precisione, mi riferisco in particolare al Titolo II in tema di organizzazione del lavoro.
Vale la pena dare una rapida scorsa alla meticolosità della regolamentazione dell'organizzazione del lavoro e del suo impatto sulla salute dei lavoratori, che si spinge al punto di individuare nel dettagli criteri scientifici di valutazione (Metodo ERGO-UAS) coinvolgenti aspetti molto tecnici del tutto assenti nel CCNL Metalmeccanica. Si fa tanto parlare di salute e sicurezza, ma sempre in termini generici, approssimativi ed empirici, in questo caso si va nel dettaglio lasciando da parte le vuote parole e togliendo terreno alle valutazioni discrezionali dei magistrati.
A questo link troverete il testo integrale del contratto di Pomigliano.
L’Accordo per Pomigliano sblocca definitivamente i 700 milioni di euro di investimento e garantisce occupazione per circa 4.700 addetti diretti e per altri 5.300 dell’indotto collegato al sito produttivo e da questa settimana l’azienda darà il via alle assunzioni ,che da gennaio interesserà alcune decine di lavoratori, principalmente impiegati e tecnici, nella newco che produrrà la nuova Panda. Gli altri lavoratori, in capo alla Giambattista Vico Plant, rimarranno in cassa integrazione e con ore dedicate alla formazione. Il passaggio più consistente di lavoratori alla nuova società di Fiat è previsto tra maggio e giugno, mentre le riassunzioni si completeranno per la fine del 2011 , considerato che nell’autunno è previsto l’avvio a regime della produzione della nuova Panda per la quale Fiat stima 270mila veicoli l’anno.
Il contratto non pregiudica i percorsi ipotizzati per arrivare ad una disciplina specifica del settore auto all’interno del contratto nazionale di lavoro, ma li favorisce valorizzando i seguenti punti indicativi :
- vengono costruiti cinque gruppi professionali che vanno dall’alto verso il basso (in modo contrario rispetto al Ccnl) e vengono create delle fasce intermedie nelle categorie operaie, proprio nei primi due gruppi professionali (la quinta e la quarta) ;
- la vecchia “erp” diventerà la prima fascia della nuova quarta categoria. E’, infatti, in quest’ultimo livello che sarà concentrato il maggior incremento sui minimi retributivi corrispondente a circa 100 euro in più rispetto al contratto firmato nel 2009 ;
- nuovo sistema dei minimi tabellari avrà ricadute positive sia sugli scatti di anzianità, che ripartono da capo, e anche sulle maggiorazioni di turno e di straordinario;
-maggiorazione del salario base di oltre 360 euro lordi l’anno;
- viene recepito l’accordo del 15 giugno scorso sulle relazioni sindacvali ,che prevede in particolare l’impegno di non dichiarare scioperi durante gli straordinari concordati aggiuntivamente, e ,come per Mirafiori ,sotto il profilo della rappresentanza sindacale, l’accordo ribadisce l’applicazione dello statuto dei lavoratori che riconosce una rappresentanza alle sigle firmatarie dell’accordo
Il contratto di Mirafiori, invece, si inserisce in un'operazione economica (e finanziaria) di particolare rilevanza e complessità.
L’Accordo per Mirafiori in sintesi prevede i seguenti punti:
- un investimento in joint venture tra Fiat e Chrysler per oltre un miliardo di euro ;
- la produzione a regime di 280mila vetture l’anno di Suv Chrysler E Alfa Romeo ;
- il pieno utilizzo degli impianti su sei giorni lavorativi ;
-il lavoro a turni avvicendati che mantiene l’orario individuale a 40 ore settimanali ;
- la crescita del reddito annuo individuale di circa 3.700 euro ;
- la possibilità di lavorare il 18esimo turno solo con il pagamento dello straordinario ;
- il mantenimento della pausa per la mensa nel turno fino a che la joint venture non andrà a regime ;
- la salvaguardia dei malati reali e un intervento volto a colpire gli assenteisti ;la compensazione di oltre 32 euro mensili per l’assorbimento della pausa di 10 minuti ;
- il mantenimento di tutti i diritti individuali oggi esistenti e il loro miglioramento attraverso la prossima stesura di un Contratto Collettivo su molti punti migliorativo del Ccnl Metalmeccanici (scatti di anzianità, paga base, premio di risultato).
A questo link il testo del Contratto Mirafiori.
V'è da evidenziare che tali contratti regolamentano rapporti che vengono in effetti instaurati ex novo: nuovo contratto e nuovo contratto collettivo di riferimento.
Entrambi, come noto, si pongono al di fuori del sistema confindustriale.
sabato 15 gennaio 2011
giovedì 6 gennaio 2011
Dequalificazione e jus variandi
Sul caso che ha visto la giornalista Tiziana Ferrario vedersi accolto il ricorso in via d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, contro la RAI per la reintegrazione nelle mansioni relative alla conduzione del TG1 e di inviato speciale per grandi eventi, riporto qui il link al testo integrale dell’ordinanza.
L'ordinanza è interessante anche perchè affronta il tema della effettiva coercibilità dell'ordine di reintegra (già oggetto della nota querelle relativa all'ordine di reintegra degli operai Fiat). La RAI sostiene che la ricorrente non avrebbe avuto neppure interesse alla proposizione dell'azione in quanto, quand'anche l'ordine fosse stato emanato, esso sarebbe nei fatti incoercibile, da qui desumeva addirittura l'inammissibilità del ricorso. Occorre infatti tenere presente che la giornalista non chiedeva una reintegra generica nelle mansioni svolte, ma l'adibizione specifica alla conduzione del TG1 in prima serata. L'ordinanza è stata reclamata, ma sarà interessante vedere se e come un provvedimento cautelare definitivo (positivo) verrà attutato e quali strumenti di effettiva coercizione potranno essere adottati. Diversamente il provvedimento sarà da intendersi inutiliter datum.
Staremo a vedere.
L'altro aspetto, correlato a quello di cui sopra, attiene al rapporto, sempre delicato, tra potere di autorganizzazione del datore di lavoro e tutela ex art. 2103 c.c..
La RAI sostiene che non può essere tenuta a non modificare il proprio mezzo busto di prima serata. Sostiene che è una suo diritto, non sindacabile dal Giudice, quello di introdurre nuovi volti o dare spazio ad altre professionalità. Il Giudice del lavoro in questione la pensa diversamente. Francamente davvero questo sistema rigido, così come intepretato dalla più tradizionalista magistratura può portare ad uno svecchiamento del sistema informativo (vedi sul punto anche il caso Santoro), ma è pur vero che la valutazione della equivalenza delle mansioni non è sempre agevole da operare.
Anche questo tema, pertanto, necessita di una rivisitazione nell'ottica delle nuove dinamiche che soprattutto il mondo dell'informazione pone con sempre più forza.
Fatto sta che, stando all'ordinanza, la Ferrario dovrà condurre il TG1 in prima serata contrariamente al volere del direttore del TG e della RAI.
Avv. Donatello Esposito
L'ordinanza è interessante anche perchè affronta il tema della effettiva coercibilità dell'ordine di reintegra (già oggetto della nota querelle relativa all'ordine di reintegra degli operai Fiat). La RAI sostiene che la ricorrente non avrebbe avuto neppure interesse alla proposizione dell'azione in quanto, quand'anche l'ordine fosse stato emanato, esso sarebbe nei fatti incoercibile, da qui desumeva addirittura l'inammissibilità del ricorso. Occorre infatti tenere presente che la giornalista non chiedeva una reintegra generica nelle mansioni svolte, ma l'adibizione specifica alla conduzione del TG1 in prima serata. L'ordinanza è stata reclamata, ma sarà interessante vedere se e come un provvedimento cautelare definitivo (positivo) verrà attutato e quali strumenti di effettiva coercizione potranno essere adottati. Diversamente il provvedimento sarà da intendersi inutiliter datum.
Staremo a vedere.
L'altro aspetto, correlato a quello di cui sopra, attiene al rapporto, sempre delicato, tra potere di autorganizzazione del datore di lavoro e tutela ex art. 2103 c.c..
La RAI sostiene che non può essere tenuta a non modificare il proprio mezzo busto di prima serata. Sostiene che è una suo diritto, non sindacabile dal Giudice, quello di introdurre nuovi volti o dare spazio ad altre professionalità. Il Giudice del lavoro in questione la pensa diversamente. Francamente davvero questo sistema rigido, così come intepretato dalla più tradizionalista magistratura può portare ad uno svecchiamento del sistema informativo (vedi sul punto anche il caso Santoro), ma è pur vero che la valutazione della equivalenza delle mansioni non è sempre agevole da operare.
Anche questo tema, pertanto, necessita di una rivisitazione nell'ottica delle nuove dinamiche che soprattutto il mondo dell'informazione pone con sempre più forza.
Fatto sta che, stando all'ordinanza, la Ferrario dovrà condurre il TG1 in prima serata contrariamente al volere del direttore del TG e della RAI.
Avv. Donatello Esposito
LINEE GUIDA GARANTE PRIVACY IN TEMA DI INFROMAZIONE GIURIDICA
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica.
Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questo il link.
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica.
Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questo il link.
mercoledì 5 gennaio 2011
pubblicazione sentenze penali sul sito del ministero giustizia
Pubblicazione sentenze
L’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che la pubblicazione delle sentenze penali di condanna debba avvenire, oltreché sui giornali, sul sito internet del ministero della Giustizia, per una durata non superiore a 30 giorni.
L’art. 2, commi 216–218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è nuovamente intervenuto sulla disciplina della pubblicazione delle sentenze penali di condanna.
Il comma 216 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che, per le sentenze diverse da quelle di condanna all’ergastolo, la pubblicazione nei giornali è sempre fatta mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.
I commi 217 e 218 hanno adeguato le normative della legge 633/1941 e del dlgs. 231/2001 alla nuova formulazione dell’articolo 36 del codice penale.
L’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che la pubblicazione delle sentenze penali di condanna debba avvenire, oltreché sui giornali, sul sito internet del ministero della Giustizia, per una durata non superiore a 30 giorni.
L’art. 2, commi 216–218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è nuovamente intervenuto sulla disciplina della pubblicazione delle sentenze penali di condanna.
Il comma 216 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che, per le sentenze diverse da quelle di condanna all’ergastolo, la pubblicazione nei giornali è sempre fatta mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.
I commi 217 e 218 hanno adeguato le normative della legge 633/1941 e del dlgs. 231/2001 alla nuova formulazione dell’articolo 36 del codice penale.
martedì 4 gennaio 2011
linee guida -Valutazione dello stress lavoro-correlato,
Valutazione dello stress lavoro-correlato, illegittimita' delle linee-guida?
di Alessio Scarcella
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In tal modo e' stato fornito in anticipo rispetto al termine di legge, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lett. m-quater), e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e succ. modd. ed integrazioni.
In tal modo, nell’ottica ministeriale, è stato fornito in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero ha anche provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.
Ad una prima lettura, tuttavia, pur nell’apprezzabile intento della Commissione, le cui indicazioni sono state recepite dagli organi ministeriali, i contenuti delle linee-guida presentano alcuni aspetti problematici tali da porne in crisi l’effettiva operatività, emergendo taluni profili di criticità con i quali gli operatori dovranno misurarsi a partire dal prossimo 1° gennaio.
Il quadro normativo: generalità.
Com’è noto, spetta “indelegabilmente” ed “inderogabilmente” al datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, ossia il famigerato DVR. A sua volta, è l’art. 28 a stabilire che la valutazione “indelegabile” del rischio deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La medesima disposizione normativa, inoltre, prevede poi al comma 1-bis, introdotto dal c.d. correttivo del 2009 (D.Lgs. n. 106/2009), che la valutazione dello stress lavoro-correlato debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lett. m-quater), facendo decorrere il relativo obbligo dalla elaborazione delle predette indicazioni “e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.
Tale proroga, come si ricorderà, è stata da ultimo disposta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modd. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che, proprio in sede di conversione (art. 8, comma 12), operando un’equiparazione tra settore pubblico e privato, ha stabilito che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010…”.
Tale ultima proroga, del resto, rappresenta l’ultima della serie, inaugurata con il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. con modd. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva disposto (art. 32, comma 2) la proroga al 16 maggio 2009 del termine di cui al comma 2 dell’art. 306, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, termine indicato nell’originaria stesura del T.U.S. al 1 gennaio 2009. Era poi seguito un ulteriore slittamento del predetto termine con il D.Lgs. n. 106/2009 che, seppure intervenuto in ritardo rispetto all’ultima proroga applicabile (in quanto entrato in vigore il 20 agosto 2009, ossia quando ormai erano scaduti da oltre tre mesi i termini previsti in sede di conversione del d.l. n. 207/2008), aveva individuato come dies ad quem di decorrenza “ultima” dell’obbligo valutativo del rischio da stress lavoro-correlato quello del 1 agosto 2010.
Il resto è storia dei nostri giorni, essendosi già chiarito in precedenza come il termine ultimo, ormai in scadenza, è quello del 31 dicembre 2010.
E’ destinata quindi, quantomeno, a sorprendere l’affermazione contenuta nella nota dell’ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre u.s. secondo cui l’approvazione, da parte della Commissione consultiva, delle linee-guida contenenti le indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato sarebbe intervenuta “in anticipo rispetto al termine di legge (individuato, infine, nel 31 dicembre 2010)”: pur nell’apprezzabile intento di concludere i lavori nel termine (tris)prorogato, probabilmente sarebbe stato meglio non porre assolutamente l’accento sulla conclusione “in anticipo” dei lavori della Commissione, a fronte di un termine che nelle intenzioni dello stesso legislatore avrebbe dovuto essere operativo a far data dal 1 gennaio 2009 e che per l’inerzia del legislatore medesimo è stato differito di due anni (l’obbligo scatta, infatti, a partire dal 1 gennaio 2011).
L’affermazione, inoltre, appare ancor più inopportuna analizzando i contenuti delle linee guida elaborate dalla Commissione consultiva – che pure hanno richiesto, a giudicare dalle proroghe richieste e concesse, circa un anno e mezzo di lavoro, dando luogo ad “un’ampia e articolata discussione sul tema” come si legge nella richiamata nota dell’ufficio stampa -, che, non appena rese note, non hanno tardato ad attrarre vigorose critiche non solo giuridiche ma anche dagli stessi specialisti del settore, sociologi e psicologi del lavoro che ne hanno immediatamente evidenziato i limiti genetici ed applicativi.
Prima di illustrarne quantomeno un paio, corre l’obbligo di evidenziare, da ultimo, come il compito per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” venne introdotto dall’art. 6, comma 8, lett. m-quater), in sede di correttivo del 2009, il cui inserimento - come richiesto nei pareri di Camera e Senato durante i lavori di elaborazione del D.Lgs. n. 106/2009 – venne motivato dalla necessità di riservare alla predetta Commissione “l'importante compito di individuare le modalità - da porre a disposizione delle aziende - per la attuazione dell'obbligo, che presenta dal punto di vista operativo notevoli criticità, del datore di lavoro di considerare adeguatamente lo stress lavoro-correlato nell'ambito della valutazione dei rischi in ambiente di lavoro” (cfr. Relazione di accompagnamento al c.d. correttivo).
Non dimentichiamo, infine, che l’importanza dell’assolvimento di detto obbligo valutativo è rimarcata dalla previsione, contenuta nell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 che, riferendosi alle “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”, prevede specificamente al comma 2 che per lo svolgimento della funzione di Rspp – oltre agli ulteriori requisiti di legge - è necessario possedere “un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1…”.
I contenuti delle linee-guida: le criticità giuridiche.
Nella già richiamata nota dell’ufficio stampa ministeriale del 18 novembre u.s. si indicano quali linee di indirizzo delle linee-guida le seguenti:
a) brevità e semplicità, in quanto destinato ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
b) individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
c) applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al “singolo” lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
d) individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima ma eventuale, destinata ad essere necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
e) valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
f) individuazione di un periodo “transitorio”, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.
Un primo dubbio contenutistico sulle linee-guida riguarda anzitutto il termine di decorrenza. Come si legge, infatti, nella circolare ministeriale 18 novembre 2010, la data di decorrenza dell’obbligo valutativo del rischio da stress lavoro-correlato è differita ad un momento incertus an, incertus quando: detto obbligo, infatti, decorre da una data la cui individuazione viene “di fatto” ad essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro nell’ambito del D.V.R., essendosi invero affermato nella circolare che la data del 31 dicembre deve essere intesa quale “data di avvio” delle operazioni di valutazione.
La Circolare afferma, sul punto, quanto non avrebbe dovuto dire, in quanto la legge (art. 28, comma 1-bis, in relazione all’art. 6, comma 8, lett. m-quater) attribuiva alla Commissione soltanto il compito di fissare le linee-guida e non certamente quello di stabilire una data di decorrenza dell’obbligo valutativo, fissata per legge al 31 dicembre 2010 (e non oltre, come invece lascia chiaramente intendere la Circolare): ne discende l’illegittimità della Circolare in quanto differisce la data di decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ad un termine diverso da quello “chiaramente” stabilito per legge, non potendo certo per via interpretativa (tal’è, di regola, la natura di una circolare amministrativa) derogarsi ad una fonte normativa di rango primario, qual è la legge dello Stato.
Paradossalmente, infatti, a voler seguire la Circolare, detto obbligo valutativo apparirebbe maggiormente “certo”, quanto al termine “finale”, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali hanno – com’è noto - la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi “comunque, non oltre il 30 giugno 2012” (art. 29, comma 5). Altro elemento di criticità discende dalla “apparente” limitazione voluta dallo stesso legislatore per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
Il compito per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” (art. 6, comma 8, lett. m-quater), infatti, non esaurisce l’obbligo valutativo per i datori di lavoro i quali sono tenuti, in base all’art. 28, a valutare “anche” il rischio da stress lavoro-correlato, unitamente agli altri rischi di natura psico-sociale, i quali devono essere presi in considerazione con quello da stress lavoro-correlato, non esaurendo la valutazione di quest’ultimo gli obblighi di legge.
Va da sé, tuttavia, che mentre per quello da stress lavoro-correlato il termine di decorrenza per i datori di lavoro di imprese con numero superiore a 10 dipendenti scatta il 31 dicembre 2010 (non potendosi, per le ragioni evidenziate, considerare tale data come “data di avvio” per le ragioni dianzi esposte), per gli altri rischi di natura psico-sociale il termine è già ampiamente scaduto in quanto coincidente, quanto meno, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, dovendosi, invero, ritenere sussistente detto obbligo valutativo già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994, il cui art. 8-bis, introdotto dall’art. 21, comma 2, della L. 1 marzo 2002, n. 39, conteneva espressamente il riferimento, al comma 4, ai rischi “anche di natura ergonomica e psico-sociale”.
E tra questi rischi, a titolo esemplificativo, è possibile richiamare quelli indicati nel modulo C2 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 sulla formazione specialistica dell’Rspp (che individua i rischi da stress, burn-out e mobbing) ovvero quelli indicati nell’Accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 che indica, tra detti rischi, anche la violenza o le molestie sul luogo di lavoro.
04/01/2011
di Alessio Scarcella
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In tal modo e' stato fornito in anticipo rispetto al termine di legge, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lett. m-quater), e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e succ. modd. ed integrazioni.
In tal modo, nell’ottica ministeriale, è stato fornito in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero ha anche provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.
Ad una prima lettura, tuttavia, pur nell’apprezzabile intento della Commissione, le cui indicazioni sono state recepite dagli organi ministeriali, i contenuti delle linee-guida presentano alcuni aspetti problematici tali da porne in crisi l’effettiva operatività, emergendo taluni profili di criticità con i quali gli operatori dovranno misurarsi a partire dal prossimo 1° gennaio.
Il quadro normativo: generalità.
Com’è noto, spetta “indelegabilmente” ed “inderogabilmente” al datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, ossia il famigerato DVR. A sua volta, è l’art. 28 a stabilire che la valutazione “indelegabile” del rischio deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La medesima disposizione normativa, inoltre, prevede poi al comma 1-bis, introdotto dal c.d. correttivo del 2009 (D.Lgs. n. 106/2009), che la valutazione dello stress lavoro-correlato debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lett. m-quater), facendo decorrere il relativo obbligo dalla elaborazione delle predette indicazioni “e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.
Tale proroga, come si ricorderà, è stata da ultimo disposta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modd. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che, proprio in sede di conversione (art. 8, comma 12), operando un’equiparazione tra settore pubblico e privato, ha stabilito che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010…”.
Tale ultima proroga, del resto, rappresenta l’ultima della serie, inaugurata con il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. con modd. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva disposto (art. 32, comma 2) la proroga al 16 maggio 2009 del termine di cui al comma 2 dell’art. 306, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, termine indicato nell’originaria stesura del T.U.S. al 1 gennaio 2009. Era poi seguito un ulteriore slittamento del predetto termine con il D.Lgs. n. 106/2009 che, seppure intervenuto in ritardo rispetto all’ultima proroga applicabile (in quanto entrato in vigore il 20 agosto 2009, ossia quando ormai erano scaduti da oltre tre mesi i termini previsti in sede di conversione del d.l. n. 207/2008), aveva individuato come dies ad quem di decorrenza “ultima” dell’obbligo valutativo del rischio da stress lavoro-correlato quello del 1 agosto 2010.
Il resto è storia dei nostri giorni, essendosi già chiarito in precedenza come il termine ultimo, ormai in scadenza, è quello del 31 dicembre 2010.
E’ destinata quindi, quantomeno, a sorprendere l’affermazione contenuta nella nota dell’ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre u.s. secondo cui l’approvazione, da parte della Commissione consultiva, delle linee-guida contenenti le indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato sarebbe intervenuta “in anticipo rispetto al termine di legge (individuato, infine, nel 31 dicembre 2010)”: pur nell’apprezzabile intento di concludere i lavori nel termine (tris)prorogato, probabilmente sarebbe stato meglio non porre assolutamente l’accento sulla conclusione “in anticipo” dei lavori della Commissione, a fronte di un termine che nelle intenzioni dello stesso legislatore avrebbe dovuto essere operativo a far data dal 1 gennaio 2009 e che per l’inerzia del legislatore medesimo è stato differito di due anni (l’obbligo scatta, infatti, a partire dal 1 gennaio 2011).
L’affermazione, inoltre, appare ancor più inopportuna analizzando i contenuti delle linee guida elaborate dalla Commissione consultiva – che pure hanno richiesto, a giudicare dalle proroghe richieste e concesse, circa un anno e mezzo di lavoro, dando luogo ad “un’ampia e articolata discussione sul tema” come si legge nella richiamata nota dell’ufficio stampa -, che, non appena rese note, non hanno tardato ad attrarre vigorose critiche non solo giuridiche ma anche dagli stessi specialisti del settore, sociologi e psicologi del lavoro che ne hanno immediatamente evidenziato i limiti genetici ed applicativi.
Prima di illustrarne quantomeno un paio, corre l’obbligo di evidenziare, da ultimo, come il compito per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” venne introdotto dall’art. 6, comma 8, lett. m-quater), in sede di correttivo del 2009, il cui inserimento - come richiesto nei pareri di Camera e Senato durante i lavori di elaborazione del D.Lgs. n. 106/2009 – venne motivato dalla necessità di riservare alla predetta Commissione “l'importante compito di individuare le modalità - da porre a disposizione delle aziende - per la attuazione dell'obbligo, che presenta dal punto di vista operativo notevoli criticità, del datore di lavoro di considerare adeguatamente lo stress lavoro-correlato nell'ambito della valutazione dei rischi in ambiente di lavoro” (cfr. Relazione di accompagnamento al c.d. correttivo).
Non dimentichiamo, infine, che l’importanza dell’assolvimento di detto obbligo valutativo è rimarcata dalla previsione, contenuta nell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 che, riferendosi alle “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”, prevede specificamente al comma 2 che per lo svolgimento della funzione di Rspp – oltre agli ulteriori requisiti di legge - è necessario possedere “un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1…”.
I contenuti delle linee-guida: le criticità giuridiche.
Nella già richiamata nota dell’ufficio stampa ministeriale del 18 novembre u.s. si indicano quali linee di indirizzo delle linee-guida le seguenti:
a) brevità e semplicità, in quanto destinato ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
b) individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
c) applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al “singolo” lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
d) individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima ma eventuale, destinata ad essere necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
e) valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
f) individuazione di un periodo “transitorio”, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.
Un primo dubbio contenutistico sulle linee-guida riguarda anzitutto il termine di decorrenza. Come si legge, infatti, nella circolare ministeriale 18 novembre 2010, la data di decorrenza dell’obbligo valutativo del rischio da stress lavoro-correlato è differita ad un momento incertus an, incertus quando: detto obbligo, infatti, decorre da una data la cui individuazione viene “di fatto” ad essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro nell’ambito del D.V.R., essendosi invero affermato nella circolare che la data del 31 dicembre deve essere intesa quale “data di avvio” delle operazioni di valutazione.
La Circolare afferma, sul punto, quanto non avrebbe dovuto dire, in quanto la legge (art. 28, comma 1-bis, in relazione all’art. 6, comma 8, lett. m-quater) attribuiva alla Commissione soltanto il compito di fissare le linee-guida e non certamente quello di stabilire una data di decorrenza dell’obbligo valutativo, fissata per legge al 31 dicembre 2010 (e non oltre, come invece lascia chiaramente intendere la Circolare): ne discende l’illegittimità della Circolare in quanto differisce la data di decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ad un termine diverso da quello “chiaramente” stabilito per legge, non potendo certo per via interpretativa (tal’è, di regola, la natura di una circolare amministrativa) derogarsi ad una fonte normativa di rango primario, qual è la legge dello Stato.
Paradossalmente, infatti, a voler seguire la Circolare, detto obbligo valutativo apparirebbe maggiormente “certo”, quanto al termine “finale”, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali hanno – com’è noto - la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi “comunque, non oltre il 30 giugno 2012” (art. 29, comma 5). Altro elemento di criticità discende dalla “apparente” limitazione voluta dallo stesso legislatore per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
Il compito per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” (art. 6, comma 8, lett. m-quater), infatti, non esaurisce l’obbligo valutativo per i datori di lavoro i quali sono tenuti, in base all’art. 28, a valutare “anche” il rischio da stress lavoro-correlato, unitamente agli altri rischi di natura psico-sociale, i quali devono essere presi in considerazione con quello da stress lavoro-correlato, non esaurendo la valutazione di quest’ultimo gli obblighi di legge.
Va da sé, tuttavia, che mentre per quello da stress lavoro-correlato il termine di decorrenza per i datori di lavoro di imprese con numero superiore a 10 dipendenti scatta il 31 dicembre 2010 (non potendosi, per le ragioni evidenziate, considerare tale data come “data di avvio” per le ragioni dianzi esposte), per gli altri rischi di natura psico-sociale il termine è già ampiamente scaduto in quanto coincidente, quanto meno, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, dovendosi, invero, ritenere sussistente detto obbligo valutativo già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994, il cui art. 8-bis, introdotto dall’art. 21, comma 2, della L. 1 marzo 2002, n. 39, conteneva espressamente il riferimento, al comma 4, ai rischi “anche di natura ergonomica e psico-sociale”.
E tra questi rischi, a titolo esemplificativo, è possibile richiamare quelli indicati nel modulo C2 dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 sulla formazione specialistica dell’Rspp (che individua i rischi da stress, burn-out e mobbing) ovvero quelli indicati nell’Accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 che indica, tra detti rischi, anche la violenza o le molestie sul luogo di lavoro.
04/01/2011
sabato 1 gennaio 2011
Elogio dei giudici
Da “Elogio dei giudici. Scritto da un avvocato” di Piero Calamandrei
“Proprio per questo dovrebbero essere i giudici i più strenui difensori dell’avvocatura: poichè solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia”
“Quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle”
“Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”
“Questi sono i giorni di festa dell’avvocato: quando si accorge che, contro ogni espediente dell’arte o dell’intrigo, più vale, modestamente e oscuramente, l’aver ragione”
“Habent sua sidera lites”
“L’avvocato, il quale fino dal primo colloquio garantisce al cliente l’esito vittorioso della causa, piò darsi che sia un abile mestierante, ma non certo un grande scienziato. Somiglia piuttosto al giocoliere che garantisce di saper indovinare la carta che uscirà dal mazzo; qui la scienza non c’entra: èsolo destrezza di mano”
“La nobile passione dell’avvocato dev’essere in ogni caso consapevole e ragionante: avere i nervi così solidi da saper rispondere alla offesa con un sorriso amabile, e da ringraziare con un garbato inchino il presidente burbanzoso che ti toglie la parola”
“L’avvocato farà bene, se gli sta a cuore la sua causa, a non darsi l’aria di insegnare ai giudici quel diritto, di cui la buona creanza impone di considerarli maestri”
“L’avvocato che nel difendere una causa entra in aperta polemica col giudice, commette la stessa imperdonabile imprudenza dell’esaminando che durante la prova si prende a parole coll’esaminatore”
“La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto un avvocato: come chi siede al banco del tribunale è un giudice, senz’aggiunta di nomi o titoli”
“Ottimo è quell’avvocato di cui il giudice, finita la discussione, non ricorda nè i gesti, nè la faccia, nè il nome: ma ricorda esattamente gli argomenti che, usciti da quella toga senza nome, faranno vincer la causa al cliente”
“L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sè”
“Da quarant’anni faccio l’avvocato…e ogni volta che devo discutere ringiovanisco: perchè prima di cominciare provo allo stomaco quello struggimento che provavo da studente prima di entrare nella stanza dell’esame, e poi, appena ho cominciato, quella specie di eccitazione inebriante che anche allora provavo dinanzi agli esaminatori”
“Per intendersi tra persone ragionevoli, bisogna essere disposti anche a sorridere: con un sorriso si risparmiano tanti discorsi inutili”
“Advocati nascuntur, iudices fiunt”
“L’avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sè stesso. Il giudice non ha il dovere di capire: è l’avvocato che ha il dovere di farsi capire. Tra i due, quello che sta a sedere, in attesa, è il giudice: chi sta in piedi, e deve muoversi e avvicinarsi, anche spiritualmente, è l’avvocato”
“All’avvocato, quando tratta col giudice, non disdice l’umiltà: che non è nè viltà nèpiaggeria di fronte all’uomo, ma reverenza civica all’altezza della funzione”
“La più grande sciagura che può capitare a un avvocato è quella di avere come cliente un magistrato, che si rivolga a lui per essere difeso in una causa propria”
“E’ sempre incomodo per il difensore imbattersi in un cliente che si vanta di conoscere i codici, come per il medico è particolarmente affaticante il malato che sull’enciclopedia ha studiato da sè i sintomi prima di farsi visitare”
“Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell’avvocato”
“Quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione”
“Avvocato sommo è colui che riesce a parlare in udienza colla stessa semplicità e la stessa schiettezza con cui parlerebbe al giudice incontrato per via: colui che, quando veste la toga, riesce a dare al giudice l’impressione che può fidarsene come se fosse fuori di udienza”
“La brevità delle difese scritte e orali è forse il mezzo più sicuro per vincer le cause”
“C’è il semplice avvocato (advocatus merus di Linneo), di solito molto giovane, che è quello che sgobba in biblioteca a far le ricerche di dottrina e giurisprudenza, a scriver le comparse e a preparare lo schema della difesa orale; c’è l’avvocato di corridoio (advocatus explorator seu commendator) che, quando le aule sono chiuse, si aggira come un’ombra per gli ambulacri e le anticamere, in cerca di utili contatti; e c’è l’avvocato di cerimonia (advocatus ad pompam, seu luminar fori) al quale è riservata la funzione, finale e meramente decorativa, di ripetere oralmente in udienza gli argomenti scritti nelle comparse del semplice avvocato, suo collega di difesa”
“La difesa di ogni avvocato è costituita da un sistema di pieni e di vuoti: fatti messi in rilievo perchè favorevoli, fatti lasciati nell’ombra perchè contrari alla tesi difensionale”
“Certi clienti vanno dall’avvocato a confidargli i loro mali, nell’illusione che, col contagiarne lui, essi ne rimarranno subito guariti: e ne escono sorridenti e leggeri, convinti di aver riconquistato il diritto di dormire tranquilli dal momento che hanno trovato che si è assunto l’obbligo professionale di passare le sue notti agitate per conto loro”
“Alla fine di un giorno ozioso, in cui nessun cliente era venuto a bussare alla sua porta, l’avvocato uscì dal suo studio fregandosi le mani con aria felice, e disse: Buona giornata: nessuno è venuto a chiedermi di anticipargli le spese”
“Il rinvio, simbolo della vita italiana: non fare mai oggi quello che potresti fare domani. Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci, non compromettersi, rimandare la scelta; tenere il piede in due staffe, il doppio giuoco, il tempo rimedia a tutto, tira a campà”
“Ex facto oritur ius”
“Video meliora proboque, deteriora sequor”
“L’interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta: entro questo margine chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice”
“Ogni popolo, si potrebbe dire, ha la magistratura che si merita”
“La pigrizia porta ad adagiarsi nell’abitudine, che vuol dire intorpedimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità”
“Essere fiero senza arrivare a essere orgoglioso, e insieme umile senza essere servile”
“Il giudice che si abitua a rendere giustizia è come il sacerdote che si abitua a dire messa”
“Il cliente, quando mi capita per la prima volta nello studio, è, per definizione, un seccatore”
“Gli avvocati non possono permettersi il lusso di essere malati: altro che medicine!! Qui ci sono in giuoco gli interessi dei clienti, e i termini che scadono!”
“Non era nè un eroe nè un santo: era semplicemente un avvocato”
“Proprio per questo dovrebbero essere i giudici i più strenui difensori dell’avvocatura: poichè solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia”
“Quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle”
“Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”
“Questi sono i giorni di festa dell’avvocato: quando si accorge che, contro ogni espediente dell’arte o dell’intrigo, più vale, modestamente e oscuramente, l’aver ragione”
“Habent sua sidera lites”
“L’avvocato, il quale fino dal primo colloquio garantisce al cliente l’esito vittorioso della causa, piò darsi che sia un abile mestierante, ma non certo un grande scienziato. Somiglia piuttosto al giocoliere che garantisce di saper indovinare la carta che uscirà dal mazzo; qui la scienza non c’entra: èsolo destrezza di mano”
“La nobile passione dell’avvocato dev’essere in ogni caso consapevole e ragionante: avere i nervi così solidi da saper rispondere alla offesa con un sorriso amabile, e da ringraziare con un garbato inchino il presidente burbanzoso che ti toglie la parola”
“L’avvocato farà bene, se gli sta a cuore la sua causa, a non darsi l’aria di insegnare ai giudici quel diritto, di cui la buona creanza impone di considerarli maestri”
“L’avvocato che nel difendere una causa entra in aperta polemica col giudice, commette la stessa imperdonabile imprudenza dell’esaminando che durante la prova si prende a parole coll’esaminatore”
“La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto un avvocato: come chi siede al banco del tribunale è un giudice, senz’aggiunta di nomi o titoli”
“Ottimo è quell’avvocato di cui il giudice, finita la discussione, non ricorda nè i gesti, nè la faccia, nè il nome: ma ricorda esattamente gli argomenti che, usciti da quella toga senza nome, faranno vincer la causa al cliente”
“L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sè”
“Da quarant’anni faccio l’avvocato…e ogni volta che devo discutere ringiovanisco: perchè prima di cominciare provo allo stomaco quello struggimento che provavo da studente prima di entrare nella stanza dell’esame, e poi, appena ho cominciato, quella specie di eccitazione inebriante che anche allora provavo dinanzi agli esaminatori”
“Per intendersi tra persone ragionevoli, bisogna essere disposti anche a sorridere: con un sorriso si risparmiano tanti discorsi inutili”
“Advocati nascuntur, iudices fiunt”
“L’avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sè stesso. Il giudice non ha il dovere di capire: è l’avvocato che ha il dovere di farsi capire. Tra i due, quello che sta a sedere, in attesa, è il giudice: chi sta in piedi, e deve muoversi e avvicinarsi, anche spiritualmente, è l’avvocato”
“All’avvocato, quando tratta col giudice, non disdice l’umiltà: che non è nè viltà nèpiaggeria di fronte all’uomo, ma reverenza civica all’altezza della funzione”
“La più grande sciagura che può capitare a un avvocato è quella di avere come cliente un magistrato, che si rivolga a lui per essere difeso in una causa propria”
“E’ sempre incomodo per il difensore imbattersi in un cliente che si vanta di conoscere i codici, come per il medico è particolarmente affaticante il malato che sull’enciclopedia ha studiato da sè i sintomi prima di farsi visitare”
“Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell’avvocato”
“Quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione”
“Avvocato sommo è colui che riesce a parlare in udienza colla stessa semplicità e la stessa schiettezza con cui parlerebbe al giudice incontrato per via: colui che, quando veste la toga, riesce a dare al giudice l’impressione che può fidarsene come se fosse fuori di udienza”
“La brevità delle difese scritte e orali è forse il mezzo più sicuro per vincer le cause”
“C’è il semplice avvocato (advocatus merus di Linneo), di solito molto giovane, che è quello che sgobba in biblioteca a far le ricerche di dottrina e giurisprudenza, a scriver le comparse e a preparare lo schema della difesa orale; c’è l’avvocato di corridoio (advocatus explorator seu commendator) che, quando le aule sono chiuse, si aggira come un’ombra per gli ambulacri e le anticamere, in cerca di utili contatti; e c’è l’avvocato di cerimonia (advocatus ad pompam, seu luminar fori) al quale è riservata la funzione, finale e meramente decorativa, di ripetere oralmente in udienza gli argomenti scritti nelle comparse del semplice avvocato, suo collega di difesa”
“La difesa di ogni avvocato è costituita da un sistema di pieni e di vuoti: fatti messi in rilievo perchè favorevoli, fatti lasciati nell’ombra perchè contrari alla tesi difensionale”
“Certi clienti vanno dall’avvocato a confidargli i loro mali, nell’illusione che, col contagiarne lui, essi ne rimarranno subito guariti: e ne escono sorridenti e leggeri, convinti di aver riconquistato il diritto di dormire tranquilli dal momento che hanno trovato che si è assunto l’obbligo professionale di passare le sue notti agitate per conto loro”
“Alla fine di un giorno ozioso, in cui nessun cliente era venuto a bussare alla sua porta, l’avvocato uscì dal suo studio fregandosi le mani con aria felice, e disse: Buona giornata: nessuno è venuto a chiedermi di anticipargli le spese”
“Il rinvio, simbolo della vita italiana: non fare mai oggi quello che potresti fare domani. Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci, non compromettersi, rimandare la scelta; tenere il piede in due staffe, il doppio giuoco, il tempo rimedia a tutto, tira a campà”
“Ex facto oritur ius”
“Video meliora proboque, deteriora sequor”
“L’interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta: entro questo margine chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice”
“Ogni popolo, si potrebbe dire, ha la magistratura che si merita”
“La pigrizia porta ad adagiarsi nell’abitudine, che vuol dire intorpedimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità”
“Essere fiero senza arrivare a essere orgoglioso, e insieme umile senza essere servile”
“Il giudice che si abitua a rendere giustizia è come il sacerdote che si abitua a dire messa”
“Il cliente, quando mi capita per la prima volta nello studio, è, per definizione, un seccatore”
“Gli avvocati non possono permettersi il lusso di essere malati: altro che medicine!! Qui ci sono in giuoco gli interessi dei clienti, e i termini che scadono!”
“Non era nè un eroe nè un santo: era semplicemente un avvocato”
Habent sua sidera lites
Habent sua sidera lites
Motto comodo e vile inventato da un causidico senza scrupoli che voleva giustificare le sue negligenze, addormentare i suoi rimorsi, scansare le sue fatiche.
Ma tu, o giovane avvocato, non affezionarti a questo motto di rassegnazione, brucia il foglio su cui lo trovi scritto e, quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro.
Chi ha fede nella giustizia riesce a far cambiare il corso delle stelle a dispetto degli astrologi.
(Da "Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato" di Piero Calamandrei)
Motto comodo e vile inventato da un causidico senza scrupoli che voleva giustificare le sue negligenze, addormentare i suoi rimorsi, scansare le sue fatiche.
Ma tu, o giovane avvocato, non affezionarti a questo motto di rassegnazione, brucia il foglio su cui lo trovi scritto e, quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro.
Chi ha fede nella giustizia riesce a far cambiare il corso delle stelle a dispetto degli astrologi.
(Da "Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato" di Piero Calamandrei)
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