Difficilmente il giudice che ravvisi una giusta causa di licenziamento accoglie l'eccezione di violazione dell'art. 7 SdL per l'omessa affissione del Codice, determinandosi un appiattimento tra la giusta causa ravvisata ed il minimo "etico o normativo" violato con il comportamento.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 luglio – 3
ottobre 2013, n. 22626 Presidente Lamorgese – Relatore Tricomi - ci fornisce un (raro) caso di segno contrario.
Si tratta tuttavia di un rapporto di lavoro bancario che, come noto, è caratterizzato da alto tecnicismo.
La Corte afferma:
Ritiene questa Corte, in applicazione del suddetto principio, al quale
si intende dare continuità, che mentre alcune condotte del direttore di
filiale, quali l'accettazione distinte e documenti con firme non corrispondenti
al c.d. specimen, o la mancata effettuazione delle registrazioni
antiriciclaggio, ex sé, contrastano con il c.d. minimo etico o con norme
penali, altre, come nel caso di specie, connesse alle possibili modalità di
applicazione di alcuni istituti bancari, ad es. con riguardo ai termini di
valutazione del rischio di illiquidità, possono integrare o collidere con mere
prassi, non integranti usi normativi o negoziali, variabili nel tempo in
ragione di congiunture economiche e di mercato, assunte dall'Istituto di
credito, con la conseguente necessità della conoscibilità delle relative
condotte ritenute illegittime dal datore di lavoro, mediante l'affissione del
codice disciplinare.
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