Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° ottobre 2013, ha
affermato che pur in presenza di un contratto di somministrazione di manodopera
nullo che ha riguardato, in qualità di utilizzatore, una Pubblica
Amministrazione, non operano né la conversione del rapporto a tempo
indeterminato alle dipendenze di quest’ultima, né il diritto al godimento di
un’indennità risarcitoria forfettaria. Quest’ultimo può essere riconosciuto
soltanto in presenza di una prova rigorosa circa l’effettivo danno subito.
Tutto questo in conseguenza del principio costituzionale (art. 97 Cost.) che
disciplina l’assunzione dei lavoratori soltanto attraverso il pubblico
concorso.
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