Data: 07 maggio 2012
Numero: n. 6869
Giova
premettere che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a
carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei
sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono
investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il
pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica
natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, cd. Ape) che, per
l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata
ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di
problematica erogazione. L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente
incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire
l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.
Esse,
inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato
retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad
esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo
il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a
crisi.
Tali
prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti
per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per
il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).
Discende che le somme che il datore ha
l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al
pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività
infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo
retributivo.
Poichè il meccanismo normativamente
previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei
lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio
1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa
non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle
somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006).
In tal modo, per la stessa natura
retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile,
e per il fatto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera
costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa,
da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei
confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e
gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme
che il datore è tenuto a versare.
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