Di seguito riporto lo stralcio di una sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, GdL dott. Orio (n. 3457/2013), segnalatami gentilmente da un Collega, che, da quanto mi consta, fissa dei criteri del tutto originali rispetto all'ordinario orientamento.
Il giudizio verteva in tema di nullità di contratti a termine. L'azienda restava contumace e non produceva alcunchè, neppure il contratto di lavoro e, quindi, in alcun modo giustificava l'apposizione del termine.
Il Giudice afferma:
Quanto alla natura e tipologia del rapporto
di lavoro, va innanzitutto precisato che manca in atti il contratto di
assunzione formalizzato il 19/7/2008, di cui, come si è detto, v'è soltanto il certificato
di avvenuta assunzione redatto dal Centro per l'Impiego, recante la dicitura
"occupato dal 19/7/08 al 7/9/08 c/o XXX (Salerno) a tempo determinato
part-time 24h. settimanali con la qualifica di chef de cuisine". Orbene, non
v'è ragione per ritenere che l'accordo intercorso fra le parti sia stato
elusivo delle disposizioni di cui alla legge 368/2001: in primo luogo è deduttivamente
provata la forma scritta del contratto, stante la certificazione del Centro per
l'Impiego che non avrebbe diversamente potuto attestare quanto risultante dagli
atti dell'ufficio se si fosse trattato di un mero accordo verbale intercorso
fra l'amministratore della società datrice ed il lavoratore; in secondo luogo,
mancando l'atto non si può escludere che in esso, soprattutto perché redatto
dopo una ispezione INAIL/INPS, sia stata preveduta una clausola di fine
rapporto motivata da esigenze organizzative collegate
alla stagionalità ovvero dalla necessità di soddisfare temporaneamente
l'esigenza di garantire la preparazione e la somministrazione di pasti in un periodo
di maggiore afflusso di clientela, il che è del tutto coerente con il periodo
in cui l'xxx abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa
presso il ristorante/pizzeria (dagli inizi del mese di giugno al 7 settembre);
e d'altronde, sarebbe stato onere di parte fornire la dimostrazione della
elusione normativa attraverso la contestazione delle ragioni che avevano
motivato il datore di lavoro a stipulare un contratto a tempo determinato. Non è
quindi fondata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
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