In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale.Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012 |
sabato 16 giugno 2012
FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO – CONSEGUENZE
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