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domenica 17 giugno 2012

ANNULLAMENTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE SOTTO MINACCIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA


 (Cassazione Sezione Lavoro n. 8298 del 25 maggio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini).


Le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza  morale solo qualora venga accertata - e il relativo onere probatorio è carico del lavoratore che deduca l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente. Deve ritenersi che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso; al contempo l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

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