In materia di contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere
fatto valere dal lavoratore ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli,
corrisposto il compenso, senza che la pendenza di una controversia
giudiziaria su uno dei fatti costituiti dal diritto sia idonea ad influire sul
decoro della prescrizione , giacché essa non preclude l'esercizio immediato
del diritto ma rappresenta un mero impedimento di fatto.
A norma dell'art. 3, comma
9, l. 8 agosto 1995 n. 335, i termini di prescrizione relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, fissati in
cinque o dieci anni (a seconda del tempo, anteriore o successivo al 1° gennaio
1996, in cui si è svolto il rapporto assicurativo), alla scadenza dei quali i contributi non possono essere più versati all'ente
previdenziale, iniziano a decorrere ex art. 2935 c.c. da quando il diritto può
essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avrebbe dovuto
essergli corrisposto il compenso, potendo l'incertezza circa la sussistenza del
diritto e, più precisamente, circa la controversia giudiziaria su uno dei fatti
costitutivi, rappresentare un mero impedimento di fatto inidoneo ad influire
sul decorso della prescrizione , giacché essa non
preclude l'esercizio immediato dello stesso diritto.
Autorità:
Cassazione civile sez. lav.
Data: 20
ottobre 2011
Numero: n. 21821
Parti: Bica
C. Ass. reg. sanità e altro
Fonti: Red.
Giust. civ. Mass. 2011, 10
Nessun commento:
Posta un commento