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lunedì 20 febbraio 2012

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI - IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER IL LAVORATORE


In materia di contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli, corrisposto il compenso, senza che la pendenza di una controversia giudiziaria su uno dei fatti costituiti dal diritto sia idonea ad influire sul decoro della prescrizione , giacché essa non preclude l'esercizio immediato del diritto ma rappresenta un mero impedimento di fatto.
A norma dell'art. 3, comma 9, l. 8 agosto 1995 n. 335, i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, fissati in cinque o dieci anni (a seconda del tempo, anteriore o successivo al 1° gennaio 1996, in cui si è svolto il rapporto assicurativo), alla scadenza dei quali i contributi non possono essere più versati all'ente previdenziale, iniziano a decorrere ex art. 2935 c.c. da quando il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli corrisposto il compenso, potendo l'incertezza circa la sussistenza del diritto e, più precisamente, circa la controversia giudiziaria su uno dei fatti costitutivi, rappresentare un mero impedimento di fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione , giacché essa non preclude l'esercizio immediato dello stesso diritto.

Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.
Data:  20 ottobre 2011
Numero:  n. 21821
Parti:  Bica  C.  Ass. reg. sanità e altro
Fonti:  Red. Giust. civ. Mass. 2011, 10

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