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sabato 11 febbraio 2012

E' POSSIBILE PER IL LAVORATORE L'INSINUAZIONE TARDIVA AL FALLIMENTO ANCHE IN CASO DI PRECEDENTE AMMISSIONE SU ISTANZA TEMPESTIVA

Il lavoratore può insinuarsi tardivamente nel passivo dell’impresa-datrice di lavoro, per crediti lavorativi relativi a ulteriori mensilità, anche se è già stato ammesso al passivo tempestivamente per crediti relativi a vecchie mensilità e altre voci, quali il Tfr: tra le due pretese fatte valere in tempi diversi, infatti, non c’è identità di causa petendi e petitum. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26761 del 13 dicembre scorso.
La fattispecie. Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo dell’impresa datrice di lavoro in fallimento, ma il Tribunale dichiarava inammissibile la sua domanda di insinuazione tardiva al passivo per le ultime tre mensilità. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello e il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il presupposto dell’insinuazione tardiva è una pretesa diversa da quella già fatta valere. I giudici di merito hanno rigettato la domanda tardiva di ammissione al passivo in quanto il lavoratore si era già insinuato tempestivamente ed era stato ammesso per altre mensilità non corrisposte e per altre voci di credito, tra cui il Tfr. Mancherebbe, quindi, il requisito fondamentale della diversità di causa petendi petitum tra i crediti fatti valere al momento dell’insinuazione tardiva, rispetto a quelli già proposti e ammessi al passivo.
C’è novità della domanda se si richiede l’ammissione di crediti di lavoro ulteriori. Nel caso di specie, tuttavia, il carattere della novità della domanda sussiste e, secondo la S.C., il ricorso del lavoratore merita di essere accolto. In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscono crediti diversi quelli attinenti alle varie voci (Tr, mensilità aggiuntive, differenze retributive etc), poiché differiscono «gli elementi costitutivi dei singoli crediti», e non c’è, quindi, alcuna preclusione all’azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre.
Anche il credito relativo a mensilità ulteriori costituisce domanda nuova, azionabile in via tardiva. La S.C., nell’affrontare la vicenda in esame, estende la conclusione che precede anche all’ipotesi di domande diverse relative alla stessa voce di credito (per mensilità ulteriori). «Posto che la causa petendi si identifica con i fatti costituitivi del diritto azionato», essa non coincide sic et simpliciter con il rapporto di lavoro, bensì con i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono: pertanto, i fatti costitutivi del diritto alla retribuzione per un determinato periodo sono diversi da quelli relativi ad un diverso ed ulteriore periodo. Non c’è identità di causa petendi e petitum tra la pretesa azionata tempestivamente relativa a retribuzioni per un determinato segmento temporale, e quella azionata tardivamente attinente ad altro segmento: non c’è, dunque, alcuna preclusione alla richiesta in tempi diversi, nell’ambito del rito fallimentare. 
(da D&G)

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