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sabato 18 febbraio 2012

ISPEZIONI IN AZIENDA: INTESA SUI DOCUMENTI NON RICHIEDIBILI AL CONSULENTE


Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno firmato un protocollo per la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro. Gli ispettori del lavoro non richiederanno più i documenti che sono già nella loro disponibilità in quanto presenti in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.
Questo è quanto è stato deciso dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che in data 15.2.2012 hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a semplificare i tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro.
Il personale ispettivo potrà richiedere al professionista la documentazione solo nei casi in cui sia materialmente impossibile l’accesso ai documenti tramite banche dati.
Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.
L’elenco dei documenti in questione è riportato nell’allegato al protocollo, ne costituisce parte integrante, è potrà essere integrato in futuro con successivi accordi.
I documenti elencati nell’allegato sono i seguenti:
- le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i lavoratori domestici;
- i prospetti informativi collocamento obbligatorio legge n. 68/1999;
- le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965;
- l’attribuzione della matricola INPS;
- le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupata in agricoltura;
- il DURC;
- il certificato d’iscrizione CCIAA;
- il modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC;
- le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS;
- gli importi complessivamente versati tramite mod. F24;
- le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3 mensilità.

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