Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno firmato un protocollo per la
semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle
ispezioni sul lavoro. Gli ispettori del lavoro non richiederanno più i
documenti che sono già nella loro disponibilità in quanto presenti in banche
dati a disposizione del Ministero del Lavoro.
Questo è quanto è stato deciso dal Ministero del
Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che in
data 15.2.2012 hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a semplificare
i tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul
lavoro.
Il personale ispettivo potrà richiedere al
professionista la documentazione solo nei casi in cui sia materialmente
impossibile l’accesso ai documenti tramite banche dati.
Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite
nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia
indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal
professionista.
L’elenco dei documenti in questione è riportato
nell’allegato al protocollo, ne costituisce parte integrante, è potrà essere
integrato in futuro con successivi accordi.
I documenti elencati nell’allegato sono i seguenti:
- le comunicazioni obbligatorie telematiche di
instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i
lavoratori domestici;
- i prospetti informativi collocamento obbligatorio
legge n. 68/1999;
- le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965;
- l’attribuzione della matricola INPS;
- le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali
della mano d’opera occupata in agricoltura;
- il DURC;
- il certificato d’iscrizione CCIAA;
- il modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC;
- le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal
2010 in poi consultabili da Net-INPS;
- gli importi complessivamente versati tramite mod. F24;
- le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti
il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3
mensilità.
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