Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34723/11; depositata il 26 settembre 2011.
La Corte Suprema, con la sentenza di cui sopra, ritiene che la presenza di personale tecnico non comporti l'automatica attribuzione al medesimo personale delle funzioni del datore di lavoro. È necessaria una delega di funzioni che, anche se non in forma scritta, deve essere tale da dimostrare in concreto che il delegato «riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza».
Non basta adottare un organigramma aziendale dal quale risulti che la gestione tecnica sia affidata a personale tecnico, senza ulteriori specificazioni, ma occorra una formale e sostanziale attribuzione di tali poteri.
Nessun commento:
Posta un commento