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lunedì 5 settembre 2011

PARTE XI - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - GLI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO - LA PROPOSTA ROSSI - ICHINO

Riporto di seguito la (sostanzialmente condivisibile) proposta di modifica dell'art. 8 avanzata dai Senatori Nicola Rossi e Pietro Ichino, proposta che differisce da quella a firma della Senatrice Finocchiaro ed altri (8.1) che semplicemente chiede di sopprimere l'articolo.

Proposta di modifica 8.3.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
«Art. 8. - (Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori). – 1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.
2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:
a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;
b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudizi aie circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione».

Non si può non apprezzare lo differenza tra chi decide la solita ritirata aventiniana e chi, pur dolorosamente, tenta di introdurre una clausola di salvaguardia nell'ambito di quella che ritiene essere comunque una norma non corretta.
Ciò si spiega con la differenza qualitativa tra chi è in grado di formulare in tempi rapidi una proposta ragionata, calandola all'interno di una ben precisa direttiva sistematica già elaborata in precedenza, e chi non solo non ha strumenti per replicare ma che non ha alcun sistema alternativo in prospettiva.



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