Grande eco mediatica ha suscitato l'esame da parte della Commissione Bilancio del Senato dell'art. 8. Era tuttavia ben noto a tutti che il testo avrebbe sostanzialmente resistito alla richiesta di eliminazione formulata dalle opposizioni parlamentari e dalla CGIL.
Tra tutte le proposte di riforma, questa è quella con maggiore impatto e che ha resistito a tutte le pressioni fino ad ora esercitate (ovviamente resta ancora lo sciopero proclamato dalla CGIL).
V'è infatti da ribadire che la norma è ritenuta sostanzialmente valida sia dalla CISL che dalla UIL (anche perchè il loro core business non è propriamente quello del settore privatistico) e che di fatto essa allarga (a dismisura) gli effetti dell'accordo interconfederale di giugno.
Ma, rinviando ad un successivo post ulteriori spunti di riflessione, mi limito a riportare il testo dell'art. 8 come vigente e il testo degli emendamenti approvati in commissione bilancio. Ovviamente sarà l'Aula parlamentare ad avere l'ultima parola.
Il testo attualmente vigente dell'art. 8 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 è il seguente:
Art. 8.
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Gli emendamenti proposti dalla Commissione Bilancio ieri 4.9.11 sono i seguenti:
8.9 (testo 3)
PICHETTO FRATIN
Al comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011".
8.16 (testo 2)
PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
8.1000
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole "possono realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,".
Come previsto, quindi, e passando al dato politico e di prospettiva, dopo aver chiarito l'ampia portata derogatoria degli accordi in Commissione Lavoro, la maggioranza passa a precisare, come richiesto da più parti, l'ambito soggettivo, vale a dire la natura e le caratteristiche delle organizzazioni deputate alla sottoscrizione degli accordi stessi.
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