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venerdì 9 settembre 2011

PARTE XII - ART. 8 DEL DL 138/2011 - CONTRATTI DI PROSSIMITA' - GLI EMENDAMENTI DEL SENATO

Riporto di seguito il testo dell'art. 8 come emendato a seguito della discussione in Senato.

All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,», dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono inserite le seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,» e dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,»;
al comma 2, alinea, le parole: «incluse quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento»;
al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»;
è aggiunto, in fine il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate“ sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati“;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b-bis) condizioni di lavoro del personale“».

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