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martedì 9 settembre 2014

Riorganizzazione del Ministero del lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 agosto il Governo ha pubblicato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, il quale contiene il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con questo decreto vengono riorganizzate le sedi sul territorio del Ministero del Lavoro, cioè le Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL ex DPL).
In pratica vengono accorpate le Direzioni Regionali del Lavoro che ora diventano DIL e anche le Direzioni Territoriali del Lavoro che non cambiano nome ma vengono ridotte numericamente attraverso l’accorpamento delle sedi periferiche più piccole.
L’Amministrazione territoriale del Ministero sarà ora articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui Quattro “Direzioni interregionali del lavoro” di seguito denominate DIL e ottantuno “Direzioni territoriali del lavoro”.
Direzioni interregionali del lavoro – DIL

  • DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;
  • DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
  • DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
  • DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

La richiesta di ferie deve essere sempre formalizzata: legittimo, in mancanza, il licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17538 del 1 agosto 2014, ha affermato che la richiesta delle ferie, al termine del periodo di comporto, deve essere formale ed è legittimo quindi il licenziamento del lavoratore, in caso contrario.
Il caso ha riguardato un lavoratore che al termine di una lunga malattia, avendo superato il periodo di comporto, aveva fatto una richiesta informale delle ferie, senza fornire invece una espressa richiesta scritta all’azienda.
Per la Corte è quindi legittimo il licenziamento dopo che sia il Tribunale di Pesaro che la Corte d’Appello di Ancona lo avevano giudicato illegittimo. Questo perchè come da consolidata giurisprudenza della Corte premesso che
il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia (cfr Cass. n. 11691/1998, n. 5078/2009)
la forma scritta in questo caso è necessaria in quanto come stabilito in una precedente sentenza
il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, nè le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia (cfr Cass. n. 3028/2003, n. 6043/2000)
La questione della sussistenza della prova della richiesta di usufruire delle ferie da parte della lavoratrice risulta pertanto, fondamentale ai fini della corretta decisione della fattispecie in esame. Pertanto in mancanza della prova, ovvero della richiesta scritta delle ferie, la Corte giudica legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro.


Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/08/cassazione-richiesta-ferie-periodo-malattia/#ixzz3CnJZXhHs

martedì 2 settembre 2014

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRA - IL DATORE DI LAVORO NON E' TENUTO A CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI MATURATE SUCCESSIVAMENTE

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 maggio – 27 agosto 2014, n. 18353
Presidente Canevari – Relatore Amoroso
Le sezioni unite confermano l'orientamento ultimo, fatto proprio dalla riforma Fornero dell'art. 18 SdL, secondo il quale a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva dell reintegrazione, il rapporto è da intendrsi risolto e, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere le retribuzioni maturate fino all'effettiva corresponsione dell'indennità. Ricordiamo che il novellato art. 18 SdL ha già escluso tale obbligo retributivo in maniera espressa e, pertanto, la posizione assunta dalle Sezioni Unite (giunta quindi con notevole ritardo rispetto al Legislatore) riguarda solo i licenziamenti operati in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Fornero.
Ecco il testo della massima.

"Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale - quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 - opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.