E ` fondato sotto il profilo della proporzionalità`, ed e` conseguentemente legittimo, il licenziamento del lavoratore che rifiuti senza valida giustificazione di dare corso al provvedimento di trasferimento che sia stato adottato da parte del datore di lavoro per accertati motivi di compatibilità` ambientale.
Osserva la Cassazione che il ricorrente avrebbe potuto ottemperare al trasferimento e impugnare nel frattempo il provvedimento, invece egli ha opposto un ostinato rifiuto a riprendere l’attivita` lavorativa, con conseguente ingiustificatezza di tale diniego, data la legittimita` del trasferimento.
Cassazione, sez. lav., 13 maggio 2013, sentenza
n. 11414 - Pres. Napoletano - Rel.
Blasutto - P.M. (Conf.) Fresa - C.A. c.
M.A. Spa
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