" il termine di
60 gg. per l’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6 legge n.
604/66 deroga al principio generale- desumibile dagli artt. 1421 e 1422 c.c.-
secondo il quale, salvo disposizioni di legge, la nullità può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione per farla dichiarare non è
soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione
di cui al citato art 6 legge n. 604/66 è da considerarsi di carattere
eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in analogica, ad ipotesi di
nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione di cui alla citata
legge n. 604/66." (cass. n. 3022/2003; n. 610/2000 ).
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