Pagine

mercoledì 29 gennaio 2014

Danni da esposizione ad amianto - gli oneri di prova fissati dalla Cassazione



CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 gennaio 2014, n. 1477

Lavoro - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Esposizione all’amianto - Fibrosi polmonare - Mancanza di misure generiche di prudenza - Tutela della salute dal rischio espositivo - Risarcimento dei danni

Nesso causale tra ambiente di lavoro malsano e malattia.

"...trova applicazione "la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959, Cass. 3-5-2003 n. 6722).
Del resto, come è stato costantemente affermato in generale, in ambito civilistico la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del "più probabile che non" (v. fra le altre Cass. 16-1-2009 n. 975, cfr. Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).
In particolare, poi, è stato anche precisato che "nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (v. Cass. 12-5-2004 n. 9057).
Nella fattispecie la Corte territoriale sulla base delle valutazioni e delle conclusioni della CTU, applicando i principi sopra richiamati, legittimamente ha ritenuto provato nella specie il nesso causale tra l’esposizione professionale all’amianto e la genesi della patologia polmonare contratta, non essendo, d’altra parte, emerse rilevanti cause interruttive del detto nesso causale.
In particolare la Corte non soltanto ha fatto proprie le valutazioni epidemiologiche dell’ausiliare, bensì ha anche accertato, in base alla prova testimoniale, che il B., pur avendo lavorato soltanto per tre anni presso la N. S. "è stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto in modo massiccio quale addetto ai vari lavori tra i quali principalmente la miscelazione", in un ambiente privo delle necessarie misure di sicurezza all’epoca già conosciute, quali la segregazione degli ambienti polverosi, l’installazione di impianti di aspirazione adeguati e l’abbattimento delle polveri con l’umidificazione".

Sulla prevenibilità dell’evento dannoso.

"Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la responsabilità del datore di lavoro di cui al citato art. 2087 è di natura contrattuale, per cui "ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (v. Cass. 17-2-2009 n. 3788, Cass. 17-2-2009 n. 3786, Cass. 7-3- 2006 n. 4840, Cass. 24-7-2006 n. 16881, Cass. 6-7-2002 n. 9856, Cass. 18-2- 2000 n. 1886).
In sostanza "la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori" (v. tra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645).
In particolare, con riguardo all’inalazione di polveri di amianto questa Corte ha precisato che "la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia." (v. da ultimo Cass. 3.8.2012 n. 13956, cfr. Cass. 1-2-2008 n. 2491, Cass. 14-1-2005 n. 644).
Del resto, come è stato chiarito da Cass. 30-6-2005 n. 14010, seppure all’epoca non fossero state ancora emanate specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto (introdotte col DPR 10 febbraio 1982 n. 15), senz’altro si imponeva l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di tali materiali, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cc ed all'art. 21 del DPR 19 marzo 1956 n. 303, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri".
Orbene la sentenza impugnata, sul punto, nel respingere la tesi della società, dopo aver premesso che "la normativa del 1956 già contemplava alcune misure specifiche" (quali la segregazione degli ambienti polverosi, l’installazione di impianti di aspirazione adeguati e l’abbattimento delle polveri con l’umidificazione), ha accertato, in base alle risultanze della prova testimoniale, che tali misure, senz’altro già disponibili all’epoca ed idonee ad abbattere significativamente la polverosità e quindi anche ad evitare l’insorgenza della malattia, non sono state affatto adottate in N. S., essendo anzi emerso che: "il reparto di miscelazione era separato dagli altri (ma non segregato), non vi sono stati per molti anni aspiratori, successivamente vennero adottati aspiratori inadeguati e svariate erano le mansioni che implicavano l’esposizione diretta alla polvere non inumidita, comprese quelle di pulizia di macchine dal materiale secco, dello spostamento dei sacchi di tela contenenti la polvere di amianto, del caricamento dei miscelatori (fatto a mano se le pale erano rotte) e della manipolazione degli impasti, di cui i lavoratori rimanevano impiastricciati".

Pertanto la Corte di merito ha ritenuto nella specie provata la condotta colposa omissiva della società, "sotto il profilo della mancata riduzione della polverosità dell’ambiente di lavoro, della mancata adozione di procedimenti di lavorazione idonei a limitare le operazioni suscettibili di creare ulteriore polverosità e della mancata istruzione adeguata dei dipendenti in ordine alla pericolosità delle lavorazioni a cui erano addetti e alle cautele da osservare (relative alle tute, stivali ecc. e al trattamento di detti indumenti)", considerando tali omissioni rilevanti "a prescindere dalle questioni relative alla dotazione di mascherine e alle loro caratteristiche tecniche" all’epoca.

Nessun commento:

Posta un commento