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mercoledì 29 gennaio 2014

Illegittimità dello "sciopero delle mansioni" - Cass. 23528/2013

La Corte ha dichiarato illegittimo il rifiuto espresso dal lavoratore di sostituire un collega assente, in quanto tale comportamento configurava una violazione degli obblighi contrattuali e delle previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria. Il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni del lavoratore assente era illegittimo in quanto non costituiva esercizio legittimo del diritto di sciopero, non indetto dall’organizzazione sindacale a cui il soggetto era iscritto.
L’astensione dallo svolgimento delle mansioni nel caso in esame è definito dai giudici della Corte con l’espressione di “sciopero delle mansioni”, fattispecie estranea al concetto di sciopero e dunque illegittima anche in base ad una copiosa casistica giurisprudenziale. Essa consiste nell’astensione dallo svolgimento di parte dei propri doveri contrattuali, con conseguente violazione delle disposizioni contrattuali, condotta che integra una responsabilità contrattuale e disciplinare del soggetto agente.
La Corte ha confermato, dunque, la sentenza dei giudici di merito, escludendo l’antisindacalità della condotta datoriale e dichiarando legittimo il provvedimento disciplinare disposto dall’azienda.
(Corte di Cassazione – Sezione lavoro, Sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528)

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