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domenica 17 marzo 2013

APPALTO DI SERVIZI: RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE


L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicabilità della recente norma­tiva (art. 13-ter DL 83/2012 conv. in L. 134/2012) che disci­plina la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica - partire dal 12 agosto 2012 - ai contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti con­traenti, sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto (che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti - committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidata­gli dal committente.
Precisazioni 1) Sono escluse dal campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d’opera (art. 2222 c.c.), di trasporto (artt. 1678 e s. c.c.) o di subfornitura (L. 192/98) e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
2) L'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e pertanto la dis­ciplina in esame è applicabile - a partire dalla data di rinnovo - anche ai contratti rinnovati dopo il 12 agosto 2012.
Attestazione della regolarità fiscale: casi particolari
In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolar­ità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al con­tratto d’appalto, può essere:
- rilasciata in modo unitario;
- fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che al momento del pagamento deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Con riferimento alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, possono trovare applicazione le indicazioni fornite con riferimento alle ipotesi di ces­sione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle PA, in forza delle quali le PA, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a € 10.000, veri­ficano la regolarità fiscale del beneficiario e, in caso di irregolarità, possono sospendere il relativo pagamento (art. 48-bis DPR 602/73).
Precisazioni 1) Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario (o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata), occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
2) La regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Circ. AE 1°marzo 2013 n. 2

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: QUANDO MATURA IL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 novembre 2012 - 6 marzo 2013, n. 5546

Con la sentenza di cui sopra la Corte affronta il caso, frequente nella pratica aziendale ma molto meno in quella giudiziaria, di un'azienda che aveva negato l'avviamento al lavoro (l'assunzione) ad un soggetto appartenente a categoria protetta.
L'azienda (una casa di cura) aveva chiesto infermieri professionali, il collocamento aveva avviato un soggetto disabile  inserito in graduatoria con la qualifica di operaio.
Il disabile, a fronte del diniego, aveva costituito in mora l'azienda ed aveva agito per ottenere un risarcimento danni pari alle mensilità a cui avrebbe avuto diritto fino alla reintegra che veniva chiesta giudizialmente.
Applicando il principio che si riporta fedelmente di seguito, la Corte statuiva: "tenuto conto che non è contestata la circostanza secondo la quale la richiesta di avviamento riguardava 53 infermieri professionali e, quindi, impiegati, è da qualificarsi legittimo il rifiuto della società di assumere la D.T. avviata, invece, come operaia"
Questa la regula iuris:
"rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, mentre le norme sul collocamento ordinario prevedono che la richiesta dell'imprenditore deve essere numerica per categoria e qualifica professionale e correlativamente gli iscritti nelle liste sono suddivisi per classi, settori di produzione, categorie e qualifiche, invece, la disciplina del collocamento obbligatorio prescrive soltanto che la richiesta sia numerica (e solo eccezionalmente nominativa), senza però prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del lavoratore che l'imprenditore intende assumere, pertanto, ove quest'ultimo abbia fatto richiesta di avviamento (obbligatorio) di un lavoratore invalido (od assimilato) aventi specifiche attitudini lavorative, l'U.P.I.m.o., può soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia od operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento. Da tanto consegue che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta (Cass. 3 luglio 1987 n. 5828 e nello stesso senso sostanzialmente Cass. 10 aprile 1990 n. 3030, Cass. 20 agosto 1993 n. 8824 nonché Cass. 23 novembre 1998 n. 11877)".