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domenica 17 marzo 2013

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: QUANDO MATURA IL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 novembre 2012 - 6 marzo 2013, n. 5546

Con la sentenza di cui sopra la Corte affronta il caso, frequente nella pratica aziendale ma molto meno in quella giudiziaria, di un'azienda che aveva negato l'avviamento al lavoro (l'assunzione) ad un soggetto appartenente a categoria protetta.
L'azienda (una casa di cura) aveva chiesto infermieri professionali, il collocamento aveva avviato un soggetto disabile  inserito in graduatoria con la qualifica di operaio.
Il disabile, a fronte del diniego, aveva costituito in mora l'azienda ed aveva agito per ottenere un risarcimento danni pari alle mensilità a cui avrebbe avuto diritto fino alla reintegra che veniva chiesta giudizialmente.
Applicando il principio che si riporta fedelmente di seguito, la Corte statuiva: "tenuto conto che non è contestata la circostanza secondo la quale la richiesta di avviamento riguardava 53 infermieri professionali e, quindi, impiegati, è da qualificarsi legittimo il rifiuto della società di assumere la D.T. avviata, invece, come operaia"
Questa la regula iuris:
"rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, mentre le norme sul collocamento ordinario prevedono che la richiesta dell'imprenditore deve essere numerica per categoria e qualifica professionale e correlativamente gli iscritti nelle liste sono suddivisi per classi, settori di produzione, categorie e qualifiche, invece, la disciplina del collocamento obbligatorio prescrive soltanto che la richiesta sia numerica (e solo eccezionalmente nominativa), senza però prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del lavoratore che l'imprenditore intende assumere, pertanto, ove quest'ultimo abbia fatto richiesta di avviamento (obbligatorio) di un lavoratore invalido (od assimilato) aventi specifiche attitudini lavorative, l'U.P.I.m.o., può soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia od operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento. Da tanto consegue che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta (Cass. 3 luglio 1987 n. 5828 e nello stesso senso sostanzialmente Cass. 10 aprile 1990 n. 3030, Cass. 20 agosto 1993 n. 8824 nonché Cass. 23 novembre 1998 n. 11877)".



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