Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 novembre 2012 - 6 marzo
2013, n. 5546
Con la sentenza di cui sopra la Corte affronta il caso, frequente nella pratica aziendale ma molto meno in quella giudiziaria, di un'azienda che aveva negato l'avviamento al lavoro (l'assunzione) ad un soggetto appartenente a categoria protetta.
L'azienda (una casa di cura) aveva chiesto infermieri professionali, il collocamento aveva avviato un soggetto disabile inserito in graduatoria con la qualifica di operaio.
Il disabile, a fronte del diniego, aveva costituito in mora l'azienda ed aveva agito per ottenere un risarcimento danni pari alle mensilità a cui avrebbe avuto diritto fino alla reintegra che veniva chiesta giudizialmente.
Applicando il principio che si riporta fedelmente di seguito, la Corte statuiva: "tenuto conto che non è contestata la circostanza secondo la quale la richiesta
di avviamento riguardava 53 infermieri professionali e, quindi, impiegati, è da
qualificarsi legittimo il rifiuto della società di assumere la D.T. avviata,
invece, come operaia"
Questa la regula iuris:
"rileva
il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte quello secondo il quale, mentre le norme sul collocamento
ordinario prevedono che la richiesta dell'imprenditore deve essere numerica per
categoria e qualifica professionale e correlativamente gli iscritti nelle liste
sono suddivisi per classi, settori di produzione, categorie e qualifiche,
invece, la disciplina del collocamento obbligatorio prescrive soltanto che la
richiesta sia numerica (e solo eccezionalmente nominativa), senza però
prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del
lavoratore che l'imprenditore intende assumere, pertanto, ove quest'ultimo
abbia fatto richiesta di avviamento (obbligatorio) di un lavoratore invalido
(od assimilato) aventi specifiche attitudini lavorative, l'U.P.I.m.o., può
soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali
(impiegatizia od operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini
siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento.
Da tanto consegue che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata
nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, non viene ad
esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa
destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale
rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri
nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta (Cass. 3
luglio 1987 n. 5828 e nello stesso senso sostanzialmente Cass. 10 aprile 1990
n. 3030, Cass. 20 agosto 1993 n. 8824 nonché Cass. 23 novembre 1998 n. 11877)".
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