Il ricorso secondo il rito c.d.
Fornero contempla il richiamo dell’art. 125 c.p.c. ed il mancato richiamo
dell’art. 414 c.p.c.. Per simmetria deve ritenersi che anche in materia di
costituzione del convenuto, il mancato richiamo dell’art. 416 c.p.c. abbia un
rilievo, quanto meno nel senso di
escludere la parte della norma che prevede la decadenza per la mancata indicazione dei mezzi
di prova.
Nel ricorso introduttivo
devono, pertanto, ai sensi dell’art.
125, essere indicati: l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni
della domanda e le conclusioni. L’atto deve essere sottoscritto dalla parte se sta
in giudizio personalmente o dal difensore che deve indicare il proprio codice
fiscale, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax. Se si raffronta
quanto richiesto dall’art. 125 con quanto richiesto dall’art. 414 c.p.c. si
evince che in entrambi i casi devono essere indicati giudice e parti, nonché
l’oggetto della domanda. L’art. 125
richiede l’indicazione delle «ragioni della domanda» e delle «conclusioni».
L’art. 414 «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
fonda la domanda con le relative conclusioni». La differenza non è incisiva. La
prima norma consente un’esposizione più generale e sintetica, ma richiede
comunque l’indicazione della domanda e delle ragioni su cui la stessa si fonda.
La diversità più consistente riguarda la prova. Solo l’art. 414 c.p.c. richiede, al n. 5, “l’indicazione specifica
dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione”. Niente di analogo vi è nell’art.
125.
Deve, quindi, trarsene la
conseguenza che il rito speciale per i licenziamenti può essere avviato anche
senza l’indicazione specifica dei mezzi di prova. Il che trova riscontro nella
disciplina dell’attività istruttoria definita dal comma 49.
Ovviamente sarebbe del tutto
incostituzionale un’interpretazione della norma tale da imporre solo alla parte
resistente degli oneri decadenziali in tema di indicazione dei mezzi di prova.
A ciò si aggiunga la libertà
incondizionata di produzione documentale.
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