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lunedì 24 dicembre 2012

Rito Fornero - assenza di preclusioni istruttorie


Il ricorso secondo il rito c.d. Fornero contempla il richiamo dell’art. 125 c.p.c. ed il mancato richiamo dell’art. 414 c.p.c.. Per simmetria deve ritenersi che anche in materia di costituzione del convenuto, il mancato richiamo dell’art. 416 c.p.c. abbia un rilievo,  quanto meno nel senso di escludere la parte della norma che prevede la  decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso introduttivo devono,  pertanto, ai sensi dell’art. 125, essere indicati: l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. L’atto deve essere sottoscritto dalla parte se sta in giudizio personalmente o dal difensore che deve indicare il proprio codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax. Se si raffronta quanto richiesto dall’art. 125 con quanto richiesto dall’art. 414 c.p.c. si evince che in entrambi i casi devono essere indicati giudice e parti, nonché l’oggetto  della domanda. L’art. 125 richiede l’indicazione delle «ragioni della domanda» e delle «conclusioni». L’art. 414 «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni». La differenza non è incisiva. La prima norma consente un’esposizione più generale e sintetica, ma richiede comunque l’indicazione della domanda e delle ragioni su cui la stessa si fonda. La diversità più consistente riguarda la prova. Solo l’art. 414 c.p.c.  richiede, al n. 5, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”. Niente di analogo vi è nell’art. 125.
Deve, quindi, trarsene la conseguenza che il rito speciale per i licenziamenti può essere avviato anche senza l’indicazione specifica dei mezzi di prova. Il che trova riscontro nella disciplina dell’attività istruttoria definita dal comma 49.
Ovviamente sarebbe del tutto incostituzionale un’interpretazione della norma tale da imporre solo alla parte resistente degli oneri decadenziali in tema di indicazione dei mezzi di prova.
A ciò si aggiunga la libertà incondizionata di produzione documentale.

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