Dal 1° Gennaio entra in vigore il nuovo sistema delineato dalla Legge Fornero (92/2012) volto a sostituire (tra l'altro) la vecchia "indennità di disoccupazione".
Il punto saliente risiede nell'introduzione di una nuova modalità di finanziamento posta a carico delle aziende che licenziano.
Tale criterio risente senza dubbio dei principi ispiratori della flexicurity, strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro, e, per essere più precisi, dell'apporto tecnico del Prof. Ichino (come ormai risaputo da tutti). Vengono escluse ipotesi di risoluzione "non sospette", quali quelle conseguenti alla scadenza degli appalti (con la precisazione che il rapporto deve essere assistito da clausole contrattuali di salvaguardia dei livelli occupazioni che consentono il passaggio alle aziende subentranti: es art. 6 CCNL FISE o art. 4 Pulizie - Multiservizi).
I datori di lavoro saranno tenuti al
versamento di uno specifico contributo per
ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Altro punto di novità, animato pur sempre dallo stesso criterio ispiratore, risiede nella maggiore incidenza della contribuzione a carico dell'azienda nei caso di contratti a termine.
Le aziende saranno tenute ad un contributo addizionale, pari all’1,40%
della retribuzione imponibile, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato.
Per effetto di tale disposizione, la
contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al
3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali
riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Vengono esclusi: 1)lavoratori assunti con contratto a termine in
sostituzione di lavoratori assenti; 2) lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali; c) apprendisti; d) lavoratori dipendenti (a tempo
determinato) delle pubbliche amministrazioni.
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 140/2012 che riassumo di seguito:
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma
del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1,all’art.
2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne
il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1,
lett. d).
L’art. 2, co. 1 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso
la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della
legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione
di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente
assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per
l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e
della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un
sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da
maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un
trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo
le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con
requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far
tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della
legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del
medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura
(mini ASpI), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti ridotti.
Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi
compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co.
3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI
e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti
contribuzioni: ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36); addizionale (art. 2 co.
28-30);
contributo dovuto in caso di interruzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni
(art. 2, co. 31-35).
Contributo ordinario.
L’art. 2, co. 25, della legge n. 92/2012
stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova
assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge n. 160/75.
Tali norme determinavano, rispettivamente,
l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione
del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione
imponibile).
Di conseguenza, il contributo ordinario di
finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di
lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
L’aliquota contributiva dell’1,31% deve
essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25
della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi
aderiscono - al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione
continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia
(2/3) e del Lavoro (1/3).
Per effetto dell’insieme delle disposizioni
citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari
all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
Riduzioni del contributo ordinario.
L’art. 2, co. 26, dispone che sui contributi
di cui al precedente comma 25 (1,31%), continuano a trovare applicazione le
eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000
ed all’art. 1, co. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative
di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella
legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari ovvero al Fondo di Tesoreria.
Contributo addizionale.
Con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012
introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione
imponibile, dovuto dai datori di lavoro
con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Per effetto di tale disposizione, la
contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al
3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali
riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Esclusioni
Il successivo co.29 indica i casi di
esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Tale contributo non è dovuto con riferimento
alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con contratto a termine
in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché -
per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per
lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e
dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti (a tempo
determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni.
Restituzione del contributo addizionale.
L’art. 2, co. 30, della legge di riforma
disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del
contributo addizionale in argomento. Al fine, infatti, di incentivare le
stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo
dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di
lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo
indeterminato.
La restituzione può avvenire anche se il
datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume
il medesimo lavoratore a tempo indeterminato.
In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione
corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
In sintesi, quindi, la restituzione piena
(sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la
scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché
nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di
scadenza del contratto a termine.
Nei casi di stabilizzazione successiva,
opererà la contrazione prevista dalla norma.
Contributo dovuto nei casi di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge di
riforma introduce e disciplina un ulteriore contributo destinato al
finanziamento dell’ASpI.
È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al
versamento di uno specifico contributo per
ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è
dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle
dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di
lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m)
del D.lgs. n.167/2011.
Il contributo in argomento non è dovuto, per
il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di
lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale
prevista dai CCNNLL;
interruzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle
attività e chiusura del cantiere.
In merito ai criteri di determinazione del
contributo e alle modalità di versamento si fa riserva di successive
indicazioni.
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